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    <title>guide</title>
    <link>http://guide.supereva.it</link>
    <description>Le guide di Supereva</description>
    <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 02:33:34 GMT</pubDate>
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    <copyright>2008 Blogo.it</copyright>
    <language>it-it</language>

    
	<item>
	<title>Acquisto casa e spese condominiali</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2005/11/232921.shtml</link>
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	<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 01:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
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    <category>comprare_casa</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><STRONG>Acquisto di un appartamento di seconda mano in condominio</STRONG></p>
<p>Nel  caso di acquisto di un appartamento in condominio abitato precedentemente, è  opportuno verificare se nelle ultime assemblee condominiali siano state deliberate spese di straordinaria amministrazione. Accade infatti che il nuovo acquirente spesso si trova a fare i conti con spese che pensava di non dover sostenere al momento dell’acquisto dell’appartamento.</p>
<p>Ai sensi <STRONG>dell’art. 1104 codice civile</STRONG>, all’acquirente sono trasferiti sia i diritti che gli oneri derivanti dal contratto, là dove per oneri si intendono “spese condominiali” queste ultime dovute dal venditore ma non ancora versate al tempo della compravendita, si trasferiscono sull’acquirente. </p>
<p>Per non trovarsi in questa situazione, è opportuno in sede di contratto preliminare specificare su chi graveranno le spese deliberate e non ancora eseguite. Ma se questo non è stato fatto colui che acquista ha l’obbligo di contribuire alle spese condominiali anche se derivanti da  una delibera precedente all’acquisto dell’appartamento. Sul punto in esame interviene la giurisprudenza a sanare ogni dubbio eventuale. La stessa è concorde nell’affermare che “l’acquirente di un appartamento in condominio è tenuto al pagamento delle spese comuni anche se scaturenti da una delibera precedentemente all’acquisto”.</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Acquisto di un appartamento di seconda mano in condominio
Nel  caso di acquisto di un appartamento in condominio abitato precedentemente, è  opportuno verificare se nelle ultime assemblee condominiali[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Il volto del condono</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/10/179426.shtml</link>
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	<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/10/179426.shtml#comments</comments>
    <category>focus</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>IL VOLTO DEL CONDONO<br />
&#8220;condono edilizio alla svolta&#8221;<br />
Facciamo un passo indietro per capire meglio i termini di questo condono.<br />
innanzi tutto occorre capire questo passaggio:<br />
1)Stato </p>
<p>2) Regioni </p>
<p>3) Comuni.</p>
<p>E&#8217; stato deliberato un condono edilizio nazionale. Tuttavia sulla base della riforma </p>
<p>federalista è stabilito che le regioni debbano legiferare in materia, in conseguenza delle </p>
<p>nuova politica di governo del territorio, materia che in ogni caso non può contrastare con </p>
<p>quella statale ma affiancarsi alla stessa.<br />
Come detto nell&#8217;articolo precedente relativo al condono edilizio le regioni finalmente </p>
<p>stanno emanando le normative in materia di condono edilizio e il termine ultimo concesso </p>
<p>alle stesse è fissato per il 12 novembre. Le regioni potranno così fissare l&#8217;elenco delle </p>
<p>esclusioni dalla sanatoria con facoltà ai comuni di stabilire un contributo di costruzione </p>
<p>da aggiungersi agli oneri di urbanizzazione per un importo pari al 30% degli stessi.Il </p>
<p>progetto di legge stabilisce che le singole Amministrazioni comunali determino gli oneri di </p>
<p>urbanizzazione delle costruzioni da sanare. Pertanto il termine per presentare la domanda di </p>
<p>condono e fissata per il 10 dicembre prossimo. Ogni cittadino dovrà quindi rifarsi ai </p>
<p>contenuti stabiliti dalla propria regione e dal proprio comune fermo restanto il termine di </p>
<p>presentazione ovviamente uguale per tutto il territiorio italiano.&#nbsp;</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>IL VOLTO DEL CONDONO
&amp;#8220;condono edilizio alla svolta&amp;#8221;
Facciamo un passo indietro per capire meglio i termini di questo condono.
innanzi tutto occorre capire questo passaggio:
1)Stato[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>recesso del conduttore</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/170038.shtml</link>
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	<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/170038.shtml#comments</comments>
    <category>moduli</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Nome e cognome del conduttore</p>
<p>via&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>c.a.p&#8230;&#8230;..città</p>
<p>data&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Nome e cognome del proprietario</p>
<p>via&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>c.a.p&#8230;&#8230;..città</p>
<p>data&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><STRONG>Oggetto:</STRONG> Recesso dal contratto di locazione relativo all&#8217;appartamento sito in&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Gentile Sig. &#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>con la presente le comunico che a far data dal&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;recedo dal contratto di locazione attualmente posto in essere con la sua persona e relativo all&#8217;appartamento di via&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Tale recesso è esercitato in riferimento all&#8217;art&#8230;..della.legge&#8230;..(citare qui l&#8217;art. e la legge che regola il proprio il contratto con riferimento alla parte  relativa al recesso).</p>
<p>Distinti saluti</p>
<p>nome e cognome</p>
<p>(firma per esteso)</p>
<p>raccomandata a/r ( spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno)</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Nome e cognome del conduttore
via&amp;#8230;&amp;#8230;&amp;#8230;&amp;#8230;&amp;#8230;
c.a.p&amp;#8230;&amp;#8230;..città
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Nome e cognome del[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>proroga del condono</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/169969.shtml</link>
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	<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
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    <category>focus</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Dalla lettura dell&#8217;art. 5 del<STRONG> DL 168/2004</STRONG> sembrerebbe una semplice <STRONG>proroga</STRONG> se non fosse che con sentenza 196/2004 la <STRONG>Corte Costituzionale</STRONG> considera questa proroga come termine entro il quale le regioni possano legisferare in materia. Qualcosa può cambiare? Probabilmente si!</p>
<p>Dal momento che non si può sapere come le regioni legifereranno quali sono i parametri a cui fare riferimento? Non certo quelli attuali. Quindi sotto questo aspetto conviene aspettare la presentazione dell&#8217;istanza. Per chi l&#8217;ha già presentata? Occorre sperare di rientrare nei parametri, poichè una volta presentata la domanda non si può ritirare, la legge non ammette ripensamenti.</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Dalla lettura dell&amp;#8217;art. 5 del DL 168/2004 sembrerebbe una semplice proroga se non fosse che con sentenza 196/2004 la Corte Costituzionale considera questa proroga come termine entro il quale le[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>tassi e bolla speculativa</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/168877.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/168877.shtml</guid>
	<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/168877.shtml#comments</comments>
    <category>focus</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;america, la <STRONG>Federal Reserve</STRONG> ha deciso di alzare i tassi d&#8217;interesse di 0,25 punti portandoli a 1,25.Questo in parole povere significa che domandare prestiti di denaro costa di più e per coloro che hanno scelto un mutuo a tasso variabile legato cioè agli andamenti di mercato la rata potrebbe lievitare. Ci si pone una domanda:&#8221;come influenzerà questa decisione l&#8217;economia italiana?Poichè i prezzi degli immobili sono alle stelle gli importi richiesti sono sempre più eleviti e la durata in media è di 25 anni.Tuttavia un aumento dei TASSI in Italia dovrebbe arrivare verso la fine dell&#8217;anno ma a parte una leggera contrazione della domanda non dovrebbero esserci ripercussioni preoccupanti sul nostro portafoglio poichè per come è strutturato il nostro sistema creditizio(sappiamo molto bene come è difficile ottenere un prestito) le banche non concedono mutui le cui rate superino il 35% del reddito famigliare complessivo.Quindi nonostante ci sia stata negli ultimi anni una forte richiesta di mutui a tassi variabile, l&#8217;esborso non dovrebbe aumentare in modo preoccupante. Diversa invece è la situazione americana, la maggior parte contrae mutui trentennali a tasso variabile , per il totale dell&#8217;importo necessario per l&#8217;acquito di conseguenza l&#8217;indebitamento e eccessivo e potrebbero ritrovarsi in difficoltà se l&#8217;aumento dei tassi continua senza considerare il fatto che se il prezzo delle case dovesse arrestarsi o iniziare a scendere si troverebbero a sostenere un mutuo superiore al valore della casa.</p>
<p>C&#8217;è da chiedersi cosa succederà nei prossimi mesi al mercato immobiliare.Si può parlare di bolla speculativa e quindi di un pericolo che prima o poi &#8220;scoppi&#8221;?La realtà italiana è sempre stata molto diversa rispetto al resto dei paesi per la nostra propensione ad avere una casa di proprietà sia come investimento ma ancora prima come sensazione di certezza.Infatti nonostanti gli elevatissimi prezzi si continua a comprare.Comunque questo crollo delle quotazioni tanto annunciato dagli esperti del settore non si è ancora verificato viene da pensare che semmai i prezzi non saliranno ulteriormente si stabilizzeranno ai valori attuali e con grande probabilità non scenderanno mai. Qualche cifra in proposito: da una ricerca del CENSIS in Italia ogni minuto si vendono <STRONG>3 case </STRONG>per una valore medio di mutuo richiesto pari a 150.000 euro per unità immobiliare questo significa che il risparmio delle famiglie viene indirizzato in maniera pesante pesante verso il mattone. Tendenza che si è ribaltata rispetto a 5 anni fà dove invece la maggior parte di liquidità confluiva verso gli strumenti finanziari ma visto poi  il  risvolto della borsa e la poca convenienza dei titoli di stato la casa pur con prezzi maggiorati risolta la meta più sicura. Per tutto il 2004 assisteremo ancora alla positività del settore immobiliare, semmai potremmo assistere ad una leggera flessione della domanda nei prossimi due anni senza come già detto portare ad una flessione della crescita dei prezzi</p>
<p>Comprare casa sarà più caro:prezzi elevati, costo del denaro in aumento.</p>
 
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	<description>L&amp;#8217;america, la Federal Reserve ha deciso di alzare i tassi d&amp;#8217;interesse di 0,25 punti portandoli a 1,25.Questo in parole povere significa che domandare prestiti di denaro costa di più[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>glossario</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/167167.shtml</link>
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	<pubDate>Fri, 09 Jul 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/07/167167.shtml#comments</comments>
    <category>glossario</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><STRONG>CONDUTTORE: </STRONG>meglio conosciuto come inquilino è il soggetto che in un contratto di locazione ad uso abitativo prende in <EM>locazione </EM>il bene oggetto del contratto cioè l&#8217;immobile.</p>
<p><STRONG>DEPOSITO CAUZIONALE: </STRONG>serve per tutelare il locatore contro: 1) eventuali danni arrecati alla cosa locata da parte del conduttore; 2) per il mancato pagamento del canone 3) a garanzia di ogni obbligazione del conduttore. Non può essere superiore a <STRONG>tre</STRONG> mensilità ( ovviamente può essere inferiore o non previsto dal contratto) ed è produttivo d&#8217;interessi che devono essere corrisposti alla fine di ogni anno al conduttore.</p>
<p><STRONG>LOCATORE</STRONG> o LOCATARIO: colui che cede in <EM>locazione</EM> il bene e che in molti casi coincide con la figura del proprietario.</p>
<p><STRONG>RECESSO</STRONG>: una parte prima della scadenza del contratto <EM>recede</EM> dallo stesso.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20040709020000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20040709020000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20040709020000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20040709020000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcomprare_vendere_affittare_la_casa%2Finterventi%2F2004%2F07%2F167167.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>CONDUTTORE: meglio conosciuto come inquilino è il soggetto che in un contratto di locazione ad uso abitativo prende in locazione il bene oggetto del contratto cioè l&amp;#8217;immobile.
DEPOSITO[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>vendite giudiziarie</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/06/161177.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/06/161177.shtml</guid>
	<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/06/161177.shtml#comments</comments>
    <category>aste_giudiziarie</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Per individuare l&#8217;immobile oggi è decisamente semplice dato che con la diffusione di internet e con un semplice clic potete accedere ai siti che vi ho indicato nella categoria <STRONG>case-online</STRONG> e visionare l&#8217;offerta di tutti i <STRONG>Tribunali</STRONG> sul territorio nazionale.<br />
Chiunque può partecipare ad <STRONG>un&#8217;asta, </STRONG>anche<STRONG> </STRONG>senza l&#8217;assistenza del proprio legale tuttavia se non si vuole affrontare da soli l&#8217;iter burocratico si può agire per mezzo di un professionista a cui si è conferito una procura speciale.Tuttavia di privati che agiscono autonomamente sono parecchi.<br />
In questa sede analizziamo delle indicazioni di carattere generele poichè ogni Tribunale può nello specifico differire da un&#8217;altro.<br />
Per prima cosa occorre presentare la<EM> </EM><STRONG>domanda</STRONG> in carta legale con le informazioni necessarie per individuare l&#8217;immobile (numero della procedura, prezzo di vendita, luogo e data della vendita) e indicare se l&#8217;interessato vuole usufruire dell&#8217;agevolazione fiscali <STRONG>prima casa</STRONG> e del prezzo che s&#8217;intende offrire.Unitamente va consegnato un <STRONG>assegno circolare</STRONG> non trasferibile pari al 10% dell&#8217;importo offerto a titolo di cauzione e intestato a nome della &#8220;procedura&#8221; che in caso di mancato acquisto ci verrà restituito<br />
Se l&#8217;immobile ci viene aggiudicato dovremo pagare l&#8217;iva o l&#8217;imposta di registro e come detto sopra potremmo usufruire delle <STRONG>agevolazioni</STRONG> di Legge. Non si paga il Notiaio o il Mediatore a meno che non si sia conferita una procura speciale.<br />
A saldo avvenuto il Giudice trasferisce la casa con decreto entro <STRONG>15 giorni</STRONG> ed il Tribunale stesso effettua la trascrizione nei registri immobiliari .Viene ordinata la cancellazione di eventuali pegni o ipoteche nonchè di liberazione immediata dell&#8217;immobile se lo stesso è occupato del debitore.</p>
<p>L&#8217;immobile si può visitare fino ad una settimana prima circa della vendita facendone richiesta al curatore o custode giudiziario.<br />
Sullo stesso sito internet del Tribunale ci sono elencate gli istituti di credito a cui ci si può rivolgere per ottenere un <STRONG>finanziamento</STRONG> per l&#8217;acquisto.In questo caso non si paga la perizia già fatta dal Tribunale e gli oneri per l&#8217;istruzione della pratica sono stabiliti forfettariamente in misura fissa e non superano le 55 euro in media. Prima di presentare l&#8217;offerta d&#8217;acquistoè bene leggere attentamente la perizia relativa all&#8217;immobile per capire lo stato di fatto e di diritto dello stesso.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20040602020000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20040602020000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20040602020000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20040602020000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcomprare_vendere_affittare_la_casa%2Finterventi%2F2004%2F06%2F161177.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Per individuare l&amp;#8217;immobile oggi è decisamente semplice dato che con la diffusione di internet e con un semplice clic potete accedere ai siti che vi ho indicato nella categoria case-online e[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>l&#039;offerta on-line</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/03/152437.shtml</link>
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	<pubDate>Thu, 18 Mar 2004 01:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2004/03/152437.shtml#comments</comments>
    <category>case_on_line</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni siti sono la versione on-line dei giornali settimanali che trovate gratuitamente fuori da alcuni esercizi pubblici, altri la versione gratuita di giornali che acquistate in edicola. Alcuni siti riguardano esclusivamente il mercato immobiliare, altri invece riguardano rubriche che potrete trovare all&#8217;interno di siti di vario genere, come ad esempio alcuni motori di ricerca, ma ovviamente sempre di sicuro interesse.</p>
<p><A href="http://www.Abitiamo.it">www.Abitiamo.it</A>, questo portale è adatto per tutti colori che necessitano gestire a capire controversie nel settore immobiliare infatti fornisce molta modulistica che si può scaricare on-line gratis ed è completato da numerose sentenze sui casi più frequenti che si possono verificare aggiornate costantemente.</p>
<p><A href="http://www.agenzieimmobiliri.it">www.agenzieimmobiliri.it</A> offre gli indirizzi delle agenzie immobiliari divise per province e per regioni.Utile se abbiamo urgenza di comprare casa in una precisa zona poichè ci consente una rapida consultazione degli utenti del settore.</p>
<p>Se non si voglio seguire i tradizionali canali di ricerca per comprare casa ed eventuali burocrazie in più non vi spaventano questi siti sono utili per voi: <A href="http://www.asteimmobili.it">www.asteimmobili.it</A>, <A href="http://www.aste.com">www.aste.com</A>, <A href="http://www.astegiudiziarie.it">www.astegiudiziarie.it</A>,  <A href="http://www.borsaimmobiliare.net">www.borsaimmobiliare.net</A> ,<A href="http://www.casedaenti.it">www.casedaenti.it</A>.. Qui si possono consultare tutti gli annunci relativi a case in vendita attraverso le aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale.Con pazienza si possono fare buoni affari poichè i prezzi di partenza sono senza dubbio inferiori a quelli di mercato.Inoltre al sito casedaenti ci sono invece tutti gli immobili che gli enti hanno deciso di privatizzare e che nella maggior parte dei casi si trovano anche in posizioni privilegiate !!In ogni sito inoltre ci sono indicazioni precise sulla burocrazia da seguire per arrivare all&#8217;acquisto.</p>
<p>Come anticipato alcuni siti riguardano la versione on-line di giornali, quelli che reputo più interssanti sono..<A href="http://www.attico.it">www.attico.it</A>:facile da consultare, buona la grafica, non solo copre l&#8217;intero territorio nazionale ma anche tutti i comuni della provincia a differrenza di altri più limitati, è sempre ricco di offerte, è possibile usufruire del servizio di agenzie on-line, case vacanza ed inoltre fare la valutazione gratuita dell&#8217;immobile<A href="http://www.casaperme.it">www.casaperme.it</A>, offre la possibilità di partecipare ad un forum tra privati, buone le rubriche annunci tra privati,mutui,arredamento e speciale vacanze ,<A href="http://www.caseinlombardia.it">www.caseinlombardia.it</A>  <A href="http://www.cambiocasa.it,  www.tuttocase.it">www.cambiocasa.it,  www.tuttocase.it</A>, <A href="http://www.laviadicasa.it, www.casaok.it">www.laviadicasa.it, www.casaok.it</A>, si equivalgono come valità di consultazione, consiglio di visionarli tutti poichè sono gestiti dalle agenzie immobiliari in franchising per la maggior parte e di conseguenza gli annunci che trovato su un&#8217;edizione non sono presenti in un&#8217;altra.In ultimo segnalo l&#8217;efficientissimo <A href="http://www.secondamano.it">www.secondamano.it</A>, qui sono presenti numerosissimi annunci su tutto il territorio nazionale, moltissimi quelli tra privati con la pubblicazione dei relativi numeri da contattare. Ottima la sezione casa vacanze con la sezione dedicata per l&#8217;estero.</p>
<p>Altri siti specializzati nel settore immobiliare sono:<A href="http://www.casa.it">www.casa.it</A>,  <A href="http://www.venderecasa.it">www.venderecasa.it</A>, <A href="http://www.babelecase.it">www.babelecase.it</A> valido per la ricerca all&#8217;estero, <A href="http://www.casaclick.it">www.casaclick.it</A>, <A href="http://www.ecasa.it">www.ecasa.it</A> consente la registrazione gratuita con visibilità su due motori di ricerca e permette tre annunci gratuiti per ben 60giorni, in <A href="http://www.123case.it">www.123case.it</A>  sono presenti solo annunci tra privati ed è possibile mettere il proprio con estrema facilità, <A href="http://www.subitocasa.net">www.subitocasa.net</A> è valido per consultare le categorie catastali, <A href="http://www.annuncicasa.com">www.annuncicasa.com</A> ci sono annunci tra privati, <A href="http://www.trova-casa.net">www.trova-casa.net</A> consente la registrazione gratuita, <A href="http://www.cercacasa.it">www.cercacasa.it</A> è solo motore di ricerca case, dotato di grafica semplice, <A href="http://www.casainrete.com">www.casainrete.com</A> ,<A href="http://www.annunciduialca.com">www.annunciduialca.com</A> solo tra privati.</p>
<p>Per chi è interessato alla sola locazione segnalo <A href="http://www.soloaffitti.com">www.soloaffitti.com</A> agenzia presente su tutto il territorio nazionale che si occupa solo degli affitti,completo di leggi e normative offre assistenza on-line</p>
<p>Per la casa di vacanza oltre alle rubriche presenti nei siti sopra menzionati ricordo questi specializzati in solo vacanze: <A href="http://www.alloggio.it">www.alloggio.it</A> completo anche di bed and break., villaggi e la speciale rubrica scambio casa, <A href="http://www-homelidays">www-homelidays.com </A>consente la registrazione gratuita.</p>
<p>Per chi cerca tutela o chiarimenti giuridici nel settore immobiliare:<A href="http://www.sunia.it">http://www.sunia.it</A> per gli inquilini, <A href="http://www.proprietaridicasa.org">www.proprietaridicasa.org</A> per i proprietari di immobili, <A href="http://www.confedilizia.it">www.confedilizia.it</A> per approfondire le tematiche sulla compra-vendita, fisco, scadenze fiscali, aste e giurisprudenza.</p>
<p>Infine se avete trovato quello che cercavate non dimenticate <A href="http://www.mutuionline.it">www.mutuionline.it</A> che vi permetterà di capire come ottenere un prestito nonchè l&#8217;ammontare effettivo di quello che state per comprare e se non siete alla prima esperienza sicuramente avrete bisogno di <A href="http://www.hotraslocato.it">www.hotraslocato.it</A> , il nome è più che esaustivo.</p>
<p>Continuate a visionare questa sezione per sapere tutto sulle ultime novità sui siti del pianeta case!</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20040318010000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20040318010000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20040318010000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20040318010000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcomprare_vendere_affittare_la_casa%2Finterventi%2F2004%2F03%2F152437.shtml"/></p>
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	<description>Alcuni siti sono la versione on-line dei giornali settimanali che trovate gratuitamente fuori da alcuni esercizi pubblici, altri la versione gratuita di giornali che acquistate in edicola. Alcuni siti[...]</description>
	
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	<title>Agevolazioni acquisto prima casa</title>
	<link>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2003/06/136765.shtml</link>
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	<pubDate>Tue, 03 Jun 2003 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
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    <category>casa_e_fisco</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Innanzi tutto occorre distinguere la persona del <STRONG>venditore</STRONG>: - se colui che vende è un&#8217;<STRONG>impresa </STRONG>costruttrice o una <STRONG>società immobiliare</STRONG> l&#8217;iva sull&#8217;acquisto è ridotta al 4% a differenza del passato che ammontava al 10%; - se colui che vende è un <STRONG>privato</STRONG> si parlerà quindi di una imposta di registro del 3% sul valore dichiarato rispetto al passato che ammontava al 4%; L&#8217;imposta ipotecaria e catastale sono determinate nella misura fissa di <STRONG>129,11</STRONG> ciascuna. </p>
<p>Le agevolazioni sono estese anche alle pertinenze che possono essere acquistate anche con atto separato, è ammessa una sola pertinenza per categoria che rientri tra le seguenti: </p>
<p><STRONG>C/2: </STRONG>BOX<br />
<STRONG>C/6</STRONG>: posti auto<br />
<STRONG>C/7</STRONG>: cantine e soffitte.<br />
Per poter usufruire di tali <STRONG>agevolazioni</STRONG> occorre rispettare e possedere tassative ed inderogabili caratteristiche soggettive ed oggettive. Le caratteristiche inerenti la casa sono stabilite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 : </p>
<p>1)non deve essere di lusso (si prende in considerazione l&#8217;effettivo stato della casa e non la classificazione catastale) </p>
<p>2)deve essere situata nel Comune dove l&#8217;acquirente ha la residenza o la trasferisca entro <STRONG>18 mesi</STRONG> dall&#8217;acquisto (prima tale termine era stabilito nella misura di docici mesi), se diverso, nel Comune in cui l&#8217;acquirente svolge la propria attività lavorativa; </p>
<p>3)se l&#8217;acquirente si è trasferito all&#8217;estero per lavoro, l&#8217; immobile deve essere ubicato nel Comune ove ha sede o esercita l&#8217;attività il soggetto da cui dipende;</p>
<p>4)se l&#8217;acquirente è un cittadino italiano emigrato all&#8217;estero l&#8217;immobile può essere ubicato in qualunque comune del territorio italiano. </p>
<p>5)L’acquirente dovrà dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Dovrà dichiarare a pena di decadenza di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile da acquistare, di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni sull’acquisto della prima casa a partire da quelle previste dalla <STRONG>Legge</STRONG> <STRONG>22.4.82 n. 168</STRONG> in avanti. Tali benefici decadono se nella dichiarazione in oggetto il soggetto renda una dichiarazione falsa o trasferisca a titolo oneroso o doni l’abitazione prima che si siano compiuti cinque anni dal momento dell’acquisto, salvo che non provveda al riacquisto entro un anno di altra abitazione da adibire a propria abitazione principale. In questi casi la legge prevede l&#8217;obbligo di corrispondere la differenza di imposta versata sull&#8217;acquisto nonchè il pagamento di una sopratassa del 30% oltre agli interessi di mora. </p>
<p><STRONG>PERDITA BONUS PRIMA CASA</STRONG></p>
<p>Per evitare la perdita dei benifici fiscali inerenti la &#8220;prima casa&#8221; e l&#8217;esborso della relativa soprattassa pari al 30% delle imposte qualora si decidesse di vendere o donare prima che siano trascorsi <STRONG>5 anni </STRONG>la normativa<STRONG> </STRONG>ha stabilito quanto segue: il contribuente deve acquisire un altro immobile con i medesimi requisiti entro un anno dalla vendita. Controverso è stato per un certo periodo il termine della decorrenza e in merito è intervenuta l&#8217;Agenzia delle Entrate che ha stabilito quanto segue:&#8221;<EM>la stipula di un contratto preliminare non è sufficiente per evitare la perdita delle agevolazioni fiscali &#8220;prima casa&#8221; sull&#8217;appartamento rivenduto prima del decorso di un quinquennio dalla data della compravendita agevolata</EM>&#8220;. Quindi fà fede la data di stipula dell&#8217;atto di comravendita (<STRONG>vedi le fasi per un corretto acquisto).</STRONG></p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20030603020000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20030603020000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20030603020000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20030603020000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcomprare_vendere_affittare_la_casa%2Finterventi%2F2003%2F06%2F136765.shtml"/></p>
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	<description>Innanzi tutto occorre distinguere la persona del venditore: - se colui che vende è un&amp;#8217;impresa costruttrice o una società immobiliare l&amp;#8217;iva sull&amp;#8217;acquisto è ridotta al 4% a[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>licenza di abitabilità</title>
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	<pubDate>Fri, 09 May 2003 02:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>patrizia</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/comprare_vendere_affittare_la_casa/interventi/2003/05/134930.shtml#comments</comments>
    <category>comprare_casa</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>In giurisprudenza ci sono diversi orientamenti contrastanti, alcuni prevedono addirittura la <STRONG>risoluzione del</STRONG> <STRONG>contratto</STRONG> altri configurano il <STRONG>risarcimento del danno</STRONG> o l&#8217;autorizzazione al <STRONG>rifiuto</STRONG> di sottoscrivere il rogito notarile. La mancanza della licenza suddetta influisce sul prezzo dell&#8217;immobile e sulla possibilità di rivenderlo. Un tempo tale mancanza veniva sanzionata penalmente. </p>
<p>La mancata licenza d&#8217;abitabilità porta alla risoluzione del contratto o al risarcimento del danno. Chi vende un immobile privo di tale licenza vende un&#8217;altra cosa e nemmeno una cosa viziata, si configura la fattispecie del <STRONG><EM>aliud pro alio</EM></STRONG>. </p>
<p>Solo una clausola di esclusione espressa per iscritto esonera il venditore da tale obbligo oltre alla prova che il mancato rilascio del certificato di abitabilità sia dovuto a cause a lui non imputabili (<EM><STRONG>rif.cass.civ.20.12.89 n.5757/5.11.90 n.10616).</STRONG></EM></p>
<p>Una sentenza più recente invece <EM><STRONG>(corte cass. 5.03/3.03.2000 n.8880)</STRONG></EM> non configura la risoluzione del contratto ma bensì solo il risarcimento del danno. L&#8217;acquirente non ha potuto valutare altre offerte confidando nel perfezionamento della sua compravendita immobiliare. </p>
<p>Il dato che una casa sia sempre stata abitata non è fonte di certezza ai fini della esistenza della licenza. L&#8217;ente preposto a tale rilascio è il<STRONG> comune</STRONG> del luogo dell&#8217;immobile ed esattamente <STRONG>l&#8217;ufficio tecnico</STRONG> che periodicamente effettua controlli  soprattutto nei confronti di case di una certa data come quelle appartenenti ai centri storici non ancora recuperati. Potrebbe anche revocare la licenza d&#8217;abitabilità, quindi fate molta attenzione anche a questo ulteriore particolare che oggi più che mai risulta importante dato che è di moda comprare un rustico piuttosto che la vecchia casa di ringhiera da ristrutturare&#8230;Quando si acquista tramite agenzia per quel che mi riguarda <STRONG>l&#8217;agente immobiliare</STRONG> deve essere responsabile nel verificare la presenza anche di questo documento dal momento che percepisce una provviggione per la vendita e l&#8217;assistenza al cliente.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20030509020000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20030509020000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20030509020000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20030509020000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcomprare_vendere_affittare_la_casa%2Finterventi%2F2003%2F05%2F134930.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>In giurisprudenza ci sono diversi orientamenti contrastanti, alcuni prevedono addirittura la risoluzione del contratto altri configurano il risarcimento del danno o l&amp;#8217;autorizzazione al rifiuto[...]</description>
	
	</item>
    

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