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Controversie (casi pratici)

Azione legale del Condominio

A cura di Ciccio

Pubblicato il 10/03/2005

Dissentendo, puoi escluderti ?

L’assemblea può decidere di avviare un giudizio per affermare un diritto del Condominio ovvero per resistere ad una sua “chiamata in causa”. Aderendo a queste delibere il condomino, ovviamente, si espone al rischio di dover pagare i costi processuali. Ove il condomino dissenta da tali decisioni oppure non voglia correre il predetto rischio, allora, dovrà appellarsi all’art. 1132 c.c. Il Condomino dissenziente può venire a trovarsi in due condizioni distinte: 1) Quando ha presenziato all’Assemblea. In tal caso, oltre ad esprimere il suo voto contrario dovrà necessariamente far inserire a verbale la seguente dichiarazione : “Il sottoscritto condomino ……………….…….…….. preso atto che l’assemblea ha deliberato di promuovere (o resistere) alla lite giudiziaria nei confronti di ………………….……, ai fini e per gli effetti dell’art. 1132 c. c. dichiara che intende separare la propria responsabilità da quella del condomìnio in ordine alle conseguenze, nel caso di soccombenza del Condominio nella lite, delle spese giudiziarie.” E’ ovvio che tale dichiarazione a verbale, ove il condomino abbia delegato un’altra persona a rappresentarlo, dovrà essere fatta inserire a verbale dal suo delegato. 2) Quando non ha partecipato all’Assemblea, risultando, quindi, assente. In questo caso, entro 30 gg. da quando ha notizia della delibera che ha deciso per la lite, dovrà inviare all’Amministratore una raccomandata con A. R. il cui schema dovrà essere pressoché il seguente: “ Spett.le Sig. Amministratore …………… Oggetto : notifica di dissenso alle liti a norma dell’art. 1132 c. c. - Il sottoscritto ……………….. condomino dello stabile di via ………………………..n. ……, preso atto che in data …………. l’assemblea del Condomìnio sopra citato ha deliberato di promuovere (o resistere) alla lite giudiziaria nei confronti di ………………….……, ai fini e per gli effetti dell’art. 1132 c. c., comunica che intende separare la propria responsabilità da quella del Condomìnio, in ordine alle conseguenze, nel caso di soccombenza nella lite del Condominio, delle spese giudiziarie. - Luogo e data - Firma”. Notasi che l’esonero riguarda solo le spese processuali e non si estende al merito della domanda. Dunque, chi si tira indietro dalla causa, subisce l’effetto della lite senza sopportare le spese giudiziarie. In pratica, quando il Condomìnio va in giudizio ed è condannato, per esempio, a pagare dei danni perché il giudice lo ritiene responsabile di averli causati, il Condòmino dissenziente alla lite non paga le spese giudiziarie, ma la sua quota di danni è tenuta a pagarla in quanto membro del condominio medesimo. Se il condominio, invece, vince la controversia ed il condòminio dissenziente trae un vantaggio dall’esito favorevole, il Condomìnio può chiedergli di partecipare alle spese processuali, naturalmente per quella parte che non è stato possibile recuperare dalla parte avversa. Si precisa che la separazione delle responsabilità vale solo tra i condomini e non può essere opposta a terzi. Ciò significa che se il Condominio perde la causa, la parte che ha vinto, per recuperare, per esempio, un suo credito, potendo rivolgersi per il soddisfacimento dei suoi diritti a qualsiasi condomino, può interessare e pignorare beni anche al condòmino dissenziente dalla lite, il quale, però, ha tutto il diritto di rivalersi sul Condomìnio. Quanto sopra detto vale solo ed esclusivamente per le liti su cui si è pronunciata l’assemblea ad esclusione, quindi, di quelle liti che l’Amministratore, grazie ai poteri conferitigli dalla legge o dal regolamento, ha già avviato per tutelare l’interesse comune. Considerazioni sull'opinione espressa dall'utente Gino Iacca: Il dissenziente non è tenuto a versare alcuna spesa sino all'esito del giudizio. Al termine della causa e solo in caso di esito favorevole della stessa e ove ne derivino vantaggi al dissenziente, questi concorre alla spesa che, ovviamente sarà effettivamente determinata nel seguente modo : - Spesa totale sopportata dai condomini non dissenzienti A meno - Somma ch'è possibile farsi pagare dalla controparte B uguale - Spesa effettivamente spesa per il giudizio C Il risultato C, spesa effettivamente sostenuta per il giudizio, sarà ripartito con l'applicazione della/e tabella/e millesimali fra tutti i condomini compreso il dissenziente. Ovviamente a ciascun condomino che ha sborsato la quota relativa alla spesa A sarà praticato il prescritto personale conguaglio; al dissenziente non sarà praticato alcun conguaglio in quanto lo stesso, in precedenza, non ha corrisposto in anticipo alcuna somma per affrontare il giudizio.

Le Vostre Opinioni

Cosa ne pensi...

Opinione postata il 2007-02-11 07:40:14
La separazione della responsabilità: quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere causa, i condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilità in ordine alla spese e alle conseguenze della causa, per il caso di soccombenza. Non mi è chiaro se le suddette spese il condomino dissenziente è tenuto intanto a versale per poi far valere il proprio diritto di rivalsa? Oppure, al contrario, non è tenuto a versarle , e solo in caso di esito favorevole della causa, e ne derivino vantaggi al dissenziente, questi deve concorrere, pro quota, a rifondere quella parte di spesa della causa che non sia stato possibile farsi pagare dalla parte avversaria soccombente? grazie info@iacca-shipping.it
  • Oggetto: Azione legale del condominio - Dissentendo puoi escluderti - Utente : Gino Iacca
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