
Dal punto di vista strettamente storico, quindi, possiamo distinguere le seguenti fasi: durante la vita del Profeta furono gettate le basi essenziali per la costituzione di un diritto musulmano ma purtroppo alla sua morte, la situazione degenerò rapidamente, sotto i Califfi medinesi (632-661 d.C.). La dinastia omayyade, prima vera dinastia islamica (661-750) fece nascere una nuova società araba, fissata in un nuovo corpus giurisprudenziale che modificò drasticamente le linee del precedente diritto, consentendo al moderno diritto musulmano di venir fuori. Successivamente, alla caduta degli omayyadi, la nuova dinastia regnante, gli Abbasidi, volle fare del diritto islamico l’unica vera legge dello stato. Sicché i giudici – qadi – da allora in poi sarebbero sempre stati vincolati alla sharia, sentita dunque come legge ufficiale dello stato islamico. Ciò pose le basi per la nascita, in epoca moderna, di due grandi potenze islamiche: l’impero ottomano e l’India. Proviamo a sintetizzare qualche linea fondamentale di queste fasi.
Maometto. La legislazione del Profeta innovò notevolmente il vecchio diritto d’Arabia. Anche se la cosa può lasciar spazio ai dubbi: in effetti Maometto non era un legislatore, ma solo un riformatore religioso che doveva diffondere la sua nuova dottrina e doveva fungere da “pastore di anime” più che da riformatore legale. Siccome il Profeta innovò parecchio la giurisprudenza, capiamo perché nell’Islam si fondono obblighi religiosi, giuridici e morali; infatti, se la comunità dei credenti avesse messo in pratica le idee di Maometto inerenti al comportamento umano sarebbe stato inutile un sistema giuridico in senso stretto. Perciò nel Corano si trovano vari obblighi in tal senso: giudicare con giustizia, non mentire, non applicare usura, non rubare, ecc difatti, il sacro testo ha la celebre opposizione fra lecito (halal) e illecito (haram) giustificabile perché non si tratta di negozi giuridici, ma semplicemente di norme morali. Unica eccezione, il diritto penale: il Corano codifica molte punizioni per i trasgressori, dall’uso del taglione alla proibizione di vino e alcolici, dell’adulterio, del brigantaggio. Si comprende il perché della durezza delle sanzioni penali considerando che la società preislamica era molto libera e notevolmente lassista, soprattutto nel campo delle relazioni sessuali. Il Profeta voleva dunque disciplinare in maniera rigorosa la sua società dandole un codice legislativo molto importante e rigido. Inoltre, Maometto perfezionò questa volontà incitando i credenti alla poligamia, per creare una comunità in suo luogo e nome, dopo la propria morte. (continua)
Fonti:
Cilardo A., Teorie sull’origine del diritto islamico, 1990
Schacht J., Introduzione al diritto musulmano, 1964
arabista83









Anteprima del commento