
Le generazioni dopo il Profeta.
Al decesso del Profeta (632 d.C.) ci fu un radicale cambiamento della situazione giuridica, che costituì il periodo più importante della storia giurisprudenziale islamica. Infatti, il caos che si generò con la morte di Muhammad, la reggenza della umma affidata ai primi Califfi, i contrasti con la tribù dei Quraysh, di cui lo stesso Profeta faceva parte, apportarono parecchi cambiamenti al sistema legale.
I Califfi, nella loro autorità di capi, erano considerati dai sudditi pure come legislatori: ciò innovò alcuni istituti giuridici, ad esempio nel campo del diritto penale furono ampiamente usate pene come la fustigazione (per gli autori di poemi satirici diretti contro le tribù rivali) e la lapidazione – non menzionata nel Corano – per gli adulteri.
Nel campo del diritto amministrativo non vi furono nuove riforme, bastò semplicemente adattare le disposizioni giuridiche per organizzare i nuovi territori conquistati a vantaggio degli Arabi. Tuttavia, al termine dell’era dei califfi medinesi, iniziò a comparire, accanto all’Islam ortodosso classico (sunnita), pure una sorta di Islam “eterodosso”, consistente in piccole sette, che avrebbero avuto maggiore importanza nella storia: sciiti e kharigiti. Però il diritto musulmano che questi ultimi impiegarono non differì molto con quello finora visto, per cui si può da ciò dedurre che gli istituti giuridici islamici nacquero prima dello scisma, nel primo secolo dell’Islam. È importante sottolineare un aspetto della sunna: per gli Arabi, valeva la regola del “precedente”, ossia qualsiasi cosa compiuta dalle generazioni precedenti, dagli avi, doveva essere imitata e assunta come consuetudinaria dalle nuove generazioni.
Questa infatti è l’espressione principale che ci consente di definire la società arabo-islamica come “tradizionalista” e ci spiega perché i musulmani non amano le innovazioni; durante questa epoca, dunque, parecchie norme giuridiche si basarono sul Corano, soprattutto quelle vincolanti gli obblighi rituali (preghiera, elemosina, ecc ) e sul diritto ereditario. Parimenti, il sistema non era del tutto esente da varianti: infatti, secondo il sacro testo ogni ladro deve essere punito col taglio della mano, ma secondo altre fonti (san Giovanni Damasceno) solo con la fustigazione.
Ciò esemplifica le difficoltà a stabilire una esatta punizione, e di riferirsi ad un codice unico, che nella maggioranza dei casi era il Corano, però spesso le disposizioni del Libro erano contraddette (ad esempio, pure nel caso dei testimoni: il Testo afferma che devono deporre per iscritto, mentre in realtà deponevano oralmente). Perciò il diritto islamico ancora non era un corpus tecnico con codici e codicilli come noi intendiamo in genere qualsiasi “diritto”; ma semplicemente si stavano affermando i suoi capisaldi, i suoi principi generali, destinati poi ad essere riformulati e codificati dalle dinastie successive. Infine, il diritto islamico contiene pure dottrine del diritto ebraico, canonico, romano, sasanide persiano, e talmudico rabbinico, infiltratesi al suo interno nella fase di incubazione, per poi manifestarsi nel II secolo dell’egira: ne è un esempio la massima al-walad li-l-firash “il figlio è del letto” del matrimonio, ripresa dalla massima romana pater est quem nuptiae demonstrant. (continua)
Fonti:
Cilardo A., Teorie sull’origine del diritto islamico, 1990
Schacht J., Introduzione al diritto islamico, 1964
arabista83









Anteprima del commento