Cassazione: Sentenza 21/2/2001

Cassazione: la multa è valida solo se contestata subito, salvo cinque casi...

Con sentenza depositata il 21/2/2001 la Cassazione è intervenuta sul tema della validità delle contestazioni per infrazioni al Codice della Strada.
La Corte ha infatti stabilito che solo in cinque casi le multe sono valide se non sono immediatamente contestate.

I casi riguardano: passaggio ad un incrocio con semaforo rosso; sorpasso in curva; violazione accertata da un agente a bordo di mezzo pubblico; multa elevata con il vecchio modello autovelox e violazione accertata in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.
Solo in questi casi la multa è valida se non subito contestata.

I verbali di notifica di multe non contestate devono contenere la motivazione: pena la nullità.
Nel caso di violazione rilevata con autovelox di ultima generazione, il verbale di notifica il verbale deve contenere le modalità di organizzazione del servizio di vigilanza sulle strade, a giustificazione della mancata contestazione immediata.

A cura della Dott.ssa Cristina Cossu

Nuove speranze per i multati incalliti…
Con la recentissima pronuncia la Cassazione è intervenuta a ribadire quanto già contenuto nel Codice della Strada.
Nel ricordare che l’art. 200 del Codice della Strada prevede che: “la violazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata” e che l’art. 201 prevede che la contestazione va eseguita mediante notificazione di verbale qualora “non possa essere immediatamente contestata mediante indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’immediata contestazione”, la Cassazione ha quindi affermato che se il verbale notificato a casa non specifica questi motivi allora il tanto odiato “foglietto rosa” è nullo.

Si tratta di un intervento volto a ribadire con autorevolezza quanto lo stesso Codice della Strada prevedeva nelle sue stesse disposizioni: i cinque casi di contravvenzioni non contestate sono infatti quelli previsti e disciplinati dall’art. 384 del Regolamento del Codice della Strada.

Con la sentenza che si accinge a diventare il nuovo vademecum dell’automobilista, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Correggio contro una sentenza del Pretore che aveva annullato una multa ad un automobilista che viaggiava ad 80 Km/H anziché 50, come previsto dai limiti, perché il servizio di pattuglia non era stato disposto in modo da permettere l’immediata contestazione della violazione.
Secondo la cassazione infatti, la violazione “quando è possibile deve essere immediatamente contestata”.

Così adesso la vicenda dovrà essere riesaminata dal Tribunale di Reggio Emilia che terrà presente i due fondamentali principi espressi dalla Cassazione: non si possono sindacare le modalità organizzative della vigilanza stradale attuate dalla Pubblica Amministrazione e tali modalità devono essere rese note nel verbale di notifica non preceduto dalle contestazioni.
Quanto alle multe fatte dall’autovelox, sperate che non sia di vecchia generazione: in questo caso si deve pagare.

I giudici hanno infatti stabilito che in questo caso non è sindacabile la mancata contestazione in quanto l’apparecchio rileva la velocità quando il veicolo ha ormai già superato la postazione di controllo e “nessuna norma impone all’Amministrazione l’obbligatorio impiego, per l’immediata contestazione, del dispiegamento di più pattuglie”.

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