La nostra Costituzione, all’ar.41 comma 1, recita: “La Costituzione della Repubblica italiana riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata”.
Dunque, la Costituzione italiana riconosce il diritto di ogni cittadino ad intraprendere un’attività economica, in parole povere riconosce il diritto di diventare imprenditore.
La figura dell’imprenditore è disciplinata nel Codice civile all’art.2082. Imprenditore è colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
Il Codice civile definisce la figura dell’imprenditore e non quella dell’impresa, ponendo in primo piano la persona che esercita l’impresa e non l’organizzazione.
La libertà economica riconosciuta dalla Costituzione, si differenzia dalle altre libertà fondamentali anch’esse previste dalla Costituzione, in quanto tale libertà non può essere esercitata tenendo conto dei soli interessi dell’imprenditore, ma deve tenere conto anche degli interessi di quei soggetti su cui si possono riflettere le scelte aziendali.
Si pensi, a questo proposito, soprattutto alle imprese di grandi dimensioni che possono, con la loro condotta, influenzare la vita di molti cittadini: lavoratori, finanziatori, fornitori, clienti, consumatori, ecc..
Per questa ragione, sempre nella Costituzione, si legge all’art.41 commi 2 e 3, che l’attività dell’imprenditore “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.
Rosanna Marchegiani









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