Il principio generale stabilito dall’art.11 del D.Lgs.31/03/1998 n.114 è che l’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai criteri emanati dai Comuni.
Il linea di massima i commercianti al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti il commerciante può stabilire liberamente l’orario di apertura e di chiusura del proprio negozio purché non venga superato il limite delle 13 ore giornaliere.
L’orario effettivo di apertura e chiusura del negozio deve essere reso noto al pubblico con l’affissione di cartelli o con altri mezzi idonei di informazione.
I negozi al dettaglio devono restare chiusi la domenica e nei giorni festivi e devono rispettare, nei casi in cui ciò sia stabilito dal Comune, una mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Il Comune può stabilire dei giorni e delle zone per le quali l’obbligo di chiusura domenicale e festiva è derogato. Questi giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre e altre otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno.
Rosanna Marchegiani









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