Il Codice civile distingue due tipi fondamentali di imprese:
· l’impresa commerciale;
· l’impresa agraria.
La nozione di impresa commerciale è contenuta nell’art.2195 del Codice civile che considera tali, oltre alle imprese il cui oggetto di attività è il commercio in senso stretto, anche le imprese che producono beni e servizi, quelle bancarie e assicuratrici, quelle di trasporto e le imprese ausiliarie rispetto alle precedenti.
L’impresa agraria è disciplinata dall’art.2135 del Codice civile che considera tale l’esercizio di un’attività organizzata diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.
Sempre lo stesso articolo precisa che per attività connesse si intendono quelle attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
L’impresa agraria, quindi, non è solo l’impresa che si occupa della coltivazione dei campi, della silvicoltura o dell’allevamento e sfruttamento del bestiame, ma è anche l’impresa che si occupa di alcune attività denominate attività connesse, cioè attività di trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici.
Attenzione però! L’impresa che svolge attività connesse è un’impresa agricola solo quando tali attività rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
Facciamo un esempio per comprendere questo concetto. L’agricoltore che raccoglie l’uva dai propri campi e ne ricava del vino e un imprenditore agricolo.
La grande azienda che acquista l’uva dagli agricoltori della zona per ottenere vino commercializzato in tutto il territorio nazionale è un’impresa commerciale che svolge un’attività industriale di produzione di beni in quanto non si può parlare di un’attività connessa che rientra nel normale esercizio dell’agricoltura.
Rosanna Marchegiani









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