Le imprese collettive
Il contratto di società
L’art.2247 del Codice civile definisce la società come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Di conseguenza, gli elementi del contratto di società sono:
- il conferimento da parte di due o più persone. Il più delle volte il conferimento è costituto da denaro, ma la legge ammette che vengano conferiti beni di qualsiasi tipo (macchinari, impianti, merci, titoli, crediti, ecc..) e anche servizi;
- l’esercizio in comune dell’attività economica. Questo elemento distingue la società dalla comunione che presuppone il godimento in comune della cosa o del diritto.
- lo scopo del conseguimento di un utile e la sua ripartizione tra i soci. Chiaramente questo non significa che la società debba necessariamente chiudere l’esercizio con un utile. E’ chiaro, infatti, che uno o più esercizi potranno chiudersi in perdita, ma l’attività economica deve essere posta in essere con lo scopo del conseguimento dell’utile che poi, nel caso concreto, potrebbe venire a mancare.