Home: titoli e mercati azionari... Mutui: servizio di ricerca gratuito... Siti degli utenti: Lavoro, Risorse... Link consigliati: finanza, banche...
Guide: trading, borsa... News: dal mondo economico... NewsGroup: analisi, banche... Finanza World: investitore intelligente...
economia news e media viaggi informatica internet salute e benessere int rattenimento e spettacolo sport tempo libero istruzio ne e formazione arte cultura scienza
BENESYSTEM
BENESYSTEM
Gestione tesoreria aziendale: soluzioni e software che migliorano la gestione della tesoreria aziendale e il lavoro di pianificazione finanziaria dell'impresa.

Il Sondaggio

Studi le materie economiche perché..

Guarda i risultati

Altro

Agenti

A cura di Rosanna Marchegiani

Pubblicato il 11/07/2008

Patto di non concorrenza

foto intervento

Cosa accade nell’ipotesi di cessazione del contratto di agenzia in merito alla possibilità di un’eventuale concorrenza dell’agente di commercio?

 

L’ipotesi è disciplinata dall’art..1751 bis del Codice civile.

Le parti possono stabilire un patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto. Tuttavia, il patto deve rispettare dei precisi requisiti:

  • deve essere redatto per iscritto;
  • deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia;
  • la durata del patto di non concorrenza non può eccedere i 2 anni successivi all'estinzione del contratto.

 

Inoltre, l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a 2 anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura de contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;

 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente;

 

Vuoi essere aggiornato sulle novità della guida?

Feed RSS XML vostro feed RSS