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Studi le materie economiche perché..
A cura di Rosanna Marchegiani
Pubblicato il 11/07/2008
Patto di non concorrenza
Cosa accade nell’ipotesi di cessazione del contratto di agenzia in merito alla possibilità di un’eventuale concorrenza dell’agente di commercio?
L’ipotesi è disciplinata dall’art..1751 bis del Codice civile.
Le parti possono stabilire un patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto. Tuttavia, il patto deve rispettare dei precisi requisiti:
Inoltre, l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a 2 anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura de contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente;