economia news e media viaggi informatica internet salute e benessere int rattenimento e spettacolo sport tempo libero istruzio ne e formazione arte cultura scienza

Rubrica di Scrittura

I diritti d'autore

A cura di Sabina Marchesi

Pubblicato il 08/05/2006

La definizione fornita sul Codice Civile è chiarissima: "formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, al teatro, ecc., qualunque sia il modo o la forma di espressione."

foto intervento

 

In pratica la legge riconosce una valenza giuridica al prodotto dell’intelletto umano di qualsiasi natura questo frutto possa essere, e oggi che le nuove frontiere della comunicazione e della tecnologia spaziano verso insospettati veicoli, sono universalmente riconosciute soggette al diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno e dell’intelletto residenti su qualsiasi tipo di supporto sia esso di natura elettronica, cartacea o magnetica. Il discorso rimane valido quindi per tutti i campi correnti di applicazione: filmati, riproduzioni audio, pubblicazioni web e cartacee.

 

La normativa vigente dunque garantisce all’autore il pieno diritto della propria opera d’ingegno sia dal punto di vista economico che morale. Vale a dire che ogni volta che la sua opera viene utilizzata o venduta, l'autore ha il diritto di vedersi riconosciuto un compenso. 

 

Fondamentalmente esistono due tipi di diritti d'autore internazionalmente riconosciuti: i diritti di pubblica esecuzione (DEM) e i diritti di riproduzione fonomeccanica (DRM). I diritti di pubblica esecuzione sono i diritti relativi a "balli e intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo e con esecuzioni con strumenti di qualsiasi tipo", mentre i diritti di riproduzione fonomeccanica si riferiscono a riproduzioni meccaniche su CD, dischi, nastri e registrazioni varie. Per i diritti letterari, chiaramente, il discorso è completamente diverso.

 

In ogni caso, rimanendo fermi per il momento al campo dello spettacolo, per ogni pubblica esecuzione i relativi emolumenti debbono essere versati alla Siae, la stessa cosa per ogni riproduzione di qualsiasi composizione regolarmente che sia regolarmente registrata. E questo vale per le feste dal vivo, gli eventi, i banchetti, le sagre e i festival, nonché per tutti i passaggi radiofonici o televisivi. Senza paradosso anche per una modesta festa aziendale o per un matrimonio, vanno versati alla Siae i relativi diritti di esecuzione.

 

Allo stesso modo agli artisti, compositori o case editrici titolari della composizione, spettano delle precise percentuali sulle vendite realizzate dalle pubblicazioni di supporti fonografici, precedentemente concordate tra casa editrice e autore/compositore e regolarmente comunicate alla Siae.

 

La Siae (Società Italiana Autori ed Editori) è l'ente italiano (pubblico) che tutela gli autori ed editori, e che si occupa in regime di monopolio sul territorio nazionale di amministrare i diritti provenienti dalla riproduzione fono-meccanica e dalla pubblica esecuzione, ripartendo i rispettivi proventi ai detentori delle composizioni.

 

Secondo le ultime disposizioni legislative il diritto d’autore, con la legge del 1996, è riconosciuto vigente fino al 70° anno dalla morte dello stesso, iniziando a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data effettiva. Scaduto questo termine l’opera diventa a tutti gli effetti di pubblico dominio e viene considerata patrimonio culturale dell’umanità, quindi liberamente fruibile ed utilizzabile.

Vuoi essere aggiornato sulle novità della guida?

Feed RSS XML vostro feed RSS