
L’autore di un’opera dell’ingegno, quale può essere quella musicale, ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo sia originale che derivato, stante a quanto previsto dall’articolo 12 della l.d.a.. L’utilizzazione può concretizzarsi nella riproduzione, nella esecuzione, nella distribuzione e in tutte le altre forme riconosciute all’autore ai sensi degli articoli da 12 a 19 della medesima legge.
L’editoria musicale nasce in Italia a firma di due grandi nomi della nostra storia, Giuseppe Verdi e Giulio Ricordi. Il primo caso editoriale che si ricordi nella storia della musica si verifica quando Ricordi decide di assistere ed aiutare Verdi nella gestione e nell’amministrazione delle sue partiture musicali, facendo nascere a tutti gli effetti la prima storica casa editrice musicale che è a tutt’oggi ancora attiva.
In questo caso l’Editore Musicale agisce in nome e per conto dell’autore per utilizzare e sfruttare con il massimo profitto l’opera da questi prodotta. Il contratto editoriale pertanto è il mezzo con cui un artista cede all’editore la totalità dei diritti di sfruttamento economico delle proprie opere, in cambio di questo solitamente l’editore si impegna a corrispondere all’artista un congruo corrispettivo.
In questo modo i diritti sull’opera musicale passano di fatto dall’artista all’editore, anche se nel campo discografico non è mai l’editore musicale a pubblicare l’opera, quanto piuttosto le relative case discografiche, mentre l’editore si occupa della sola stampa dello spartito. Quindi contrariamente a quanto avviene nel campo letterario, nel settore musicale la parte grafica della produzione, gli spartiti, risulta infinitamente meno produttiva rispetto alla pubblicazione e diffusione su altri tipi di supporto fotomeccanici, dischi, cd rom e dvd. Anche se in un certo senso ci si sta avvicinando molto con la cessione di diritti di un’opera letteraria per la produzione di fiction televisive o pellicole per il grande schermo, che, come tutti sanno, sono molto più produttive della massima tiratura possibile e immaginabile per una produzione cartacea. Ma è sempre la casa editrice musicale il vero fulcro dell’industria discografica anche se oggi la vendita e la pubblicazione degli spartiti è ridottissima. Di fatto i diritti sull’opera musicale oggetto del contratto, precedentemente detenuti dall’artista, vengono totalmente acquisiti dall’editore. A differenza della carta stampata, l’editore musicale non assume alcun impegno a pubblicare l’opera, cosa che è invece normalmente prevista per le opere letterarie, nel settore discografico chi pubblica il “disco” in genere non è l’editore ma il discografico.
Il contratto editoriale prevede l’obbligo da parte dell’editore unicamente della pubblicazione a stampa dell’opera, ovvero dello spartito musicale. Questa clausola deriva da pratiche comuni ai tempi passati, in cui l’elemento principale di sfruttamento di un’opera derivava dalla pubblicazione e dalla vendita degli spartiti. Al momento è ormai riconosciuta la perdita di importanza dell’edizione grafica e la assoluta preminenza che assume la pubblicazione su supporto fonomeccanico (il disco), fattore che determina nei contratti editoriali più moderni la stipula di obblighi e oneri per la pubblicazione soprattutto su questo supporto.
Con il passare del tempo, le case editrice musicali hanno quindi completamente cambiato mansioni, distaccandosi cioè dal mondo della musica stampata (ovvero le partiture), per assumere il ruolo di vero fulcro dell’industria discografica. In un certo senso potremmo dire che svolgono quello che nel campo letterario è solitamente il compito di un’Agente.
Dunque con la firma del contratto editoriale, l’editore acquisisce i diritti esclusivi di pubblicare l’opera, di riprodurla con qualsiasi mezzo, attuale e di futura invenzione, di commercializzarla, diffonderla e rielaborarla secondo i limiti imposti dalla legge. In cambio di questo all’autore vengono riconosciuti dei corrispettivi che possono variare tra il 12% e il 24% per i Diritti di Pubblica Esecuzione e del 50% circa per i Diritti di Riproduzione Fotomeccanica.
Come per il settore dell’editoria letteraria, si tratta di percentuali stabilite per consuetudine e non previste per legge, anche qui conta molto il potere contrattuale dell’artista, la sua popolarità, il grado di successo già ottenuto, la sua notorietà, fama o rilevanza. Esattamente come nel mondo letterario.
Comunque vengano stabilite, queste percentuali devono poi essere formalizzate alla SIAE attraverso la compilazione del modello 112, dove risultano indicate sia le percentuali o quote spettanti all’autore, sia il corrispettivo spettante alla Siae.
Voci specifiche del contratto consentono all’autore di concordare una percentuale sul prezzo di copertina dell’edizione stampata e la percentuale sul netto dell’eventuale cessione del diritto di stampa e di vendita all’estero, nonché su ogni altra forma eventuale di utilizzazione come Film, Video o Pubblicità.
Nel settore musicale dunque dal momento in cui la composizione viene pubblicata spettano due diverse fonti di introiti, le somme derivanti dai diritti di esecuzione e dai diritti di produzione fotomeccanica, secondo percentuali stabilite, che la Siae stessa provvederà a versare direttamente ogni 6 mesi, e le somme derivanti dai diritti amministrati dall’editore, corrisposti all’autore tramite rendiconti annuali o semestrali.
Nei contratti musicali non si fa mai cenno esplicito alla produzione di materiale fonografico, si delega semplicemente all’editore il diritto di sfruttamento del repertorio dell’artistico in tutti i campi conosciuti con lo scopo di poterne trarre, per ambo le parti, il massimo vantaggio.
Dunque sarà l’editore a contattare le varie case discografiche e a proporre per il proprio artista le migliori condizioni contrattuali possibili, prendendosi cura anche dei dettagli come i diritti e i doveri delle controparti, gli anticipi per la registrazione del disco, le percentuali derivanti dalle vendite dei supporti fonografici, la durata del contratto. Come già detto un vero ruolo di intermediazione e rappresentanza.
Diventa chiaro allora che in questo caso l’editore è solo un tramite e che ovviamente potrebbe essere anche l’autore medesimo, ammesso che ne abbia le capacità, ad occuparsi dello sfruttamento diretto delle sue composizioni, in questo caso allora la Siae potrebbe versare interamente i diritti all’autore regolarmente iscritto.
Nel caso che l’artista decida di muoversi da solo, presentandosi alle varie case discografiche, dovrà comunque come prima cosa firmare un contratto editoriale con la casa editrice musicale che esiste all’interno di ogni casa discografica, soggiacendo automaticamente alle clausole restrittive e vessatoria automaticamente inserite. Questo è il motivo per cui molti artisti, una volta affermati, hanno una propria casa editrice musicale che, di volta in volta, firma contratti discografici o di distribuzione con diverse case discografiche interessate alla loro produzione.
Più sarà alto il potere contrattuale degli artisti già affermati e maggiori potranno essere le clausole e le deroghe ai contratti abituali, come i mandati i mandati a tempo determinato, l’attribuzione delle percentuali SIAE senza il vero e proprio contratto, quindi provvisorie e restituibili, e la possibilità di dare mandato a più editori senza impegni predefiniti. Al contrario meno sarà conosciuto l’artista e più dovrà soggiacere all’accettazione di contratti standard, nella consapevolezza che un qualsiasi editore, prima di investire pesantemente su un’opera, vorrà prima assicurarsi tutte le garanzie di un ritorno economico più che adeguato.
Sabina Marchesi

Sabina Marchesi









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