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Attualità

Prevenzione dei fenomeni di violenza negli Stadi

A cura di Sabina Marchesi

Pubblicato il 11/09/2007

Al via la nuova legge per le misure urgenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche

foto intervento

Il Senato della Repubblica, con 246 voti a favore, 5 astenuti e nessun voto contrario, ha approvato, il 7 marzo 2007, il ddl di conversione del decreto-legge n. 8, recante "misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche"

In sintesi:

Resta in vigore la disposizione per cui le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi che non abbiano ancora attuato gli interventi strutturali ed organizzativi previsti dall’art. 1 quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, saranno  svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito saranno assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale   sulle manifestazioni  sportive. Potrà tuttavia essere consentito l'accesso di quanti siano in possesso di un abbonamento annuale acquistato prima della entrata in vigore del presente decreto, nel caso che l'impianto sportivo risulti almeno munito deii requisiti previsti nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 quater del citato decreto-legge del 2003, n. 28 (art. 1, comma1).

I nuovi commi 3 bis e 3 ter all’art. 1 stabiliscono che la  richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi sia corredata dalla presentazione di documento di identità valido per ogni intestatario di ciascun titolo, e che sia il personale addetto agli impianti sportivi ad accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, negando l’accesso in caso di difformità.

Sono vietati striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipanti siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive; la violazione di tale divieto sarà punita con l’arresto da tre mesi ad un anno (art. 2 bis).

Con modifica al comma 1 dell’art. 6 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nei luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni sportive, o in quelli interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono alle manifestazioni medesime, o, comunque, nelle immediate  vicinanze, lancia o utilizza razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti capaci di emettere fumo o gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere, sarà punito con la reclusione  da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi suddetti i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento ella manifestazione  sportiva. La pena è aumentata, qualora il fatto determini il mancato inizio, o la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone (art. 3).

Va senz’altro segnalata la modifica all’art. 7, per cui chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene previste dall’art. 583 del codice penale aumentate della metà.

Alle società sportive è vietato corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o che siano stati condannati per reati  commessi in occasione di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È altresì vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate (art. 8).

Resta vigore la disposizione, per cui il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive convoca un tavolo di concertazione per definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico, in particolare all'esercizio del gioco del calcio, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. Partecipano al tavolo nazionale: il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive art. 11).

Si aggiungono tuttavia, con l’art. 11 bis, iniziative finalizzate alla promozione dei valori sportivi.

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