A cura di Taras66
Pubblicato il 16/06/2006
Diritto Romano e Costituzione. Quale futuro per il nostro paese? Il prossimo referendum abrogativo o confermativo della cosiddetta "devolution" elaborata dal governo Berlusconi, ha offerto l'opportunità a tutti di stabilire un confronto di natura linguistica e stilistica, non politica, fra i testi tramandati dalla saggezza legislativa romana, chiari ed efficaci, con i testi della moderna costituzione italiana del 1948 e il testo elaborato dal governo Berlusconi che dovrebbe garantire un salto nel futuro del nostro paese. Il condizionale è d'obbligo.
All'approssimarsi della data fissata per il referendum, come appassionato estimatore del mondo romano ed in particolare di tutto il corpus di leggi che esso ci ha tramandato, permeando della sua saggezza e chiarezza tutte le costituzioni moderne, mi è sorto spontaneo il bisogno di stabilire un confronto fra passato, presente e probabile futuro. Sono tre esempi tratti dal Digesto di Giustiniano, dalla Costituzione italiana promulgata il 27 dicembre 1947 ed in vigore dal 1° gennaio 1948, e dalla costituzione che porta il sottotitolo di "devolution", termini anglosassone al quale si è fatto ricorso forse ritenendo che la lingua italiana sia insoddisfacente come chiarezza.
Chiunque può rendersi conto dell'abisso che esiste fra la chiarezza esemplare dei nostri antenati romani ed il linguaggio tipico dei legulei azzeccagarbugli nostrani, che sembra fatto apposta per impedire che un cittadino normale, di media cultura, possa comprendere il significato di quanto è espresso attraverso un giro di frasi incredibilmente complesso. Questo testo, se approvato, dovrebbe rappresentare una conquista del popolo italiano, una apertura alla modernità.
Lascio a voi il compito di accertarvi de visu di quale conquista noi dovremmo essere orgogliosi.
Un sentito ringraziamento al collega Maurizio Pistone di Torino per la segnalazione.
Dal Codice di Giustiniano (Corpus Iuris Civilis) del VI secolo d. C.
Dig. 1.1.10pr.
Ulpianus 1 reg.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Dig. 1.1.10.1
Ulpianus 1 reg.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Dig. 1.1.10.2
Ulpianus 1 reg.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.
Dig. 1.1.11
Paulus 14 ad sab.
Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius civile. nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem locum determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui salvoque more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur.
Dal testo della Costituzione italiana del 1948
Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Dal testo della costituzione elaborata nel 2005 dal governo Berlusconi (devolution), oggetto del prossimo referendum
Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato
federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre
modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di
legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da
parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in
via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello
Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei
disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche'
nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello
Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi
quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,
secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e'
approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due
Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione,
composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio
di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale
delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini
per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge,
sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del
secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma
approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle
finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare
ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro
trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il
disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in via definitiva
a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al
quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte
dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo
periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio
della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione
ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei
Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I
Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del
comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi
regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non
puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi.