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Abrogare, modificare o lasciare invariato il d.lgs. 276/03 (legge biagi)?
A cura di Antonio Damiano
Pubblicato il 02/03/2006
L'INPS, con una propria circolare, ha chiarito quali sono i limiti di reddito per usufruire degli Assegni al Nucleo Familiari per i parasubordinati.
La norma di legge era estremamente chiara: "l'assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge 153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ...". L'INPS aveva interpretato la norma in questo modo: il 70% doveva essere raggiunto obbligatoriamente con ambedue le tipologie di reddito. Mentre il dettato legislativo deve essere interpretato nel senso che deve intendersi raggiunto il requisito del 70% anche con una sola delle tipologie reddituali previste (quindi redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge 153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).
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