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Il medico competente

Titoli e modalità di incarico del medico competente

A cura di Cristiano Ravalli

Pubblicato il 09/05/2008

Quali sono i titoli necessari per poter svolgere il ruolo di medico competente: cosa prevede il D.Lvo 81/08

foto intervento

Dal 15 maggio 2008 per poter svolgere il ruolo di medico competente sarà necessario avere i seguenti titoli in base al comma 1 e 2 dell’art 38.

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
  • Autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (i medici in possesso di queste ultime due specializzazioni sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Tali soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), svolgano attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

Il medico che svolga l’incarico di medico competente è tenuto, per poter mantenere il titolo di medico competente,  a partecipare al programma di educazione continua in medicina del lavoro (E.C.M.). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” (art. 38, comma 3).

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto i medici competenti dovranno inviare al Ministero della Salute un’autocertificazione di possesso dei suddetti titoli e requisiti (art. 25, comma 1, lettera n). L’omissione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro a carico del medico competente (art. 58, comma 1, lettera d)

L’attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). (art. 39, comma 1)

Il medico competente svolge la sua attività in qualità di (art. 39, comma 2):

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore
  • libero professionista
  • dipendente del datore di lavoro

Il medico che, dipendente di struttura pubblica, è affidato a uffici che svolgano attività di vigilanza non può prestare ad alcun titolo e in nessuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. (art. 39, comma 3).

Nei casi di aziende con più unità produttive o gruppi di imprese e nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando uno di essi come coordinatore (art. 39, comma 6).

 

 

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