Ultimi interventi

  • Fondamenti di legittimità della professione di Naturopata

    Presentiamo in questa sezione una rassegna delle principali fonti normative che sanciscono indubitabilmente il diritto a lavorare come naturopati.

  • Costituzione e Codice Civile

    Ecco gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e del Codice Civile che garantiscono ai naturopati il pieno diritto di operare professionalmente.

  • Ordinanza inappellabile sulla Chiropratica

    Rappresenta una delle sentenze più importanti per la Naturopatia e le DBN. Ha stabilito che la Chiropratica è lecita e non costituisce abuso di professione medica, creando un precedente fondamentale.

  • Sentenza sull’Osteopatia e i prodotti omeopatici

    La tecnica del massaggio e del trattamento osteopatico non rientrano nelle competenze del medico.

  • Sentenza sullo Shiatsu

    Le sentenza su questa Disciplina Bio-Naturale, “parente” stretta della Naturopatia, fissa ulteriori presupposti per i quali anche l'attività del naturopata non configura il reato di esercizio abusivo della professione medica.

  • Altra sentenza sull’Osteopatia

    Conferma il principio giurisprudenziale secondo cui debbono reputarsi lecite e consentite tutte le attività diverse rispetto a quelle riservate alle c.d. professionisti protette. Sentenza molto interessante.

  • Sentenza sull’Omeopatia e l’Iridologia

    Un’altra sentenza di forte rilevanza per i naturopati. L’imputata è stata assolta poiché non ha compiuto alcun tipo di atto riservato dalla legge al medico.

  • Sentenze sull’Omeopatia non medica

    Mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività omeopatica non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica.

  • Sentenza sulla Naturopatia e l’Iridologia

    Questa sentenza chiarisce ancora una volta che, purché non si invadono le competenze proprie dei medici, le pratiche della cosiddetta medicina alternativa (addirittura qui si parla di “medicina”!) sono libere.

  • Il Codice Penale in aiuto dei naturopati

    L’articolo 513 infatti punisce coloro i quali turbano la libertà dell'esercizio dell'industria e del commercio e può rappresentare un’ottima arma di difesa nei confronti di minacce e soprusi da parte di altre categorie professionali e di lobby troppo invadenti.