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Sostanze pericolose

SOSTANZE PERICOLOSE: MISURE GENERALI DI TUTELA

A cura di Rolando Dubini

Pubblicato il 25/09/2000

Le norme generali di tutela del D. Lgs. n. 626/94 dai lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose

foto intervento L’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 stabilisce alcuni principi di carattere generale e organizzativo, anche riguardo all´uso delle sostanze pericolose e nocive. In particolare il datore di lavoro deve: eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono esposti al rischio, utilizzare in modo limitato le sostanze chimiche, fisiche e biologiche.
Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto (per quanto di competenza) deve permettere ai lavoratori o ai loro rappresentanti di verificare l´applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute adottate in materia.
Il procedimento di lavoro deve essere realizzato in modo tale da non permettere la fuoriuscita di gas, vapori e sostanze in sospensione pericolosi, né il contatto dei lavoratori con sostanze o preparati pericolosi, solidi o liquidi, per quanto ciò sia realizzabile in base alle conoscenze tecniche.
Nel caso in cui non possa essere impedita la fuoriuscita di gas, vapori o sostanze in sospensione pericolosi, essi devono essere raccolti o aspirati completamente nel punto di fuoriuscita o di formazione ed eliminati senza pericolo per i lavoratori e per l´ambiente.
Se non è possibile trattenere completamente le sostanze pericolose è necessario adottare delle misure di aerazione adeguate.
Nel caso in cui comunque non sia possibile, anche mediante l´aspirazione dei vapori o dei gas nocivi, scendere al di sotto del valore limite degli inquinanti nell´ambiente di lavoro e della concentrazione biologicamente tollerabile, il datore di lavoro deve:
- mettere a disposizione dei mezzi di protezione individuale efficaci e idonei e conservarli in condizioni d´uso ed igieniche perfette
- fare in modo che i lavoratori siano occupati in queste mansioni soltanto per il tempo richiesto dal procedimento lavorativo e che ciò sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza.
I lavoratori devono utilizzare i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione. Tuttavia l´uso dei mezzi di protezione individuale non può costituire una misura di tutela permanente, ma, in base al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui all’art. 2087 c.c., deve sempre perseguire l’adozione di misure preventive strutturali.

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