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Qual'è l'Associazione più importante in materia di sicurezza?
A cura di Rolando Dubini
Pubblicato il 11/02/2001
Non è sufficiente adottare istruzioni di lavoro sicuro: il datore di lavoro deve vigilare affinchè le stesse siano effettivamente applicate dai lavoratori.
La Cassazione, con un orientamento costante, da tempo ha affermato il principio secondo il quale «il datore di lavoro non si libera della responsabilità in ordine agli infortuni con la semplice emanazione delle necessarie istruzioni, ma è tenuto altresì a vigilare affinché esse siano osservate. In mancanza di tale vigilanza, che può essere attribuita ad un preposto idoneo dal punto di vista tecnico e culturale, viene meno all’obbligo di vigilare sulla puntuale osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori» [Corte di Cassazione, sezione IV penale, 30 ottobre 1999, n. 12331, udienza 11 giugno 1999 s. 1917, Pres. Fattori, P.M: Abbate (diff.) ric. Gatti].
Questa sentenza ha origine dalla condanna inflitta (L. 400.000 di multa) al Presidente del consiglio di amministrazione di una azienda per il reato di lesioni colpose nei confronti di un’operaio.
Il lavoratore, accingendosi a compiere un travaso di vernice da una caldaia all’altra, caricò la caldaia piena sulle forche di un carrello elevatore (c.d. muletto), e vi pose sotto la caldaia vuota
Alzò poi la caldaia piena da un lato, inclinandola, ma questa cadde e l’operaio, nel tentativo vano di bloccarla, riportò lesioni ad una mano.
La manovra eseguita era tecnicamente scorretta, perché, rilevò la Corte d’Appello di Milano, l’operatore avrebbe dovuto seguire una diversa procedura, in base alla quale si doveva usare un cavalletto, presente nel reparto, e assicurare la caldaia piena a mezzo di catene, proprio al fine di prevenirne la caduta.
La responsabilità penale del datore di lavoro venne individuata dalla Corte d’Appello con la propria sentenza del 24 settembre 1998“nella carenza di istruzioni circa la corretta esecuzione del travaso, istruzioni che furono poi fornite per iscritto soltanto sei mesi dopo l’incidente, nonché nel fatto che l’imputato non si recò mai nel reparto per verificare le modalità di svolgimento della suddetta operazione, né delegò a ciò altro idoneo dipendente, ponendo quindi in essere una ipotesi di culpa in vigilando”
La Corte di merito ha pure considerato la posizione del responsabile del reparto Vernici che, a detta dell’imputato, aveva la mansione, in quanto preposto, di controllare che le lavorazioni avvenissero nel rispetto delle norme di sicurezza: tuttavia ha ritenuto che la persona in questione non fosse elemento idoneo dal punto di vista culturale e tecnico”. Proprio in relazione a quest’ultimo giudizio la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, poiché il giudizio sulla inidoneità del preposto è una affermazione “assolutamente indimostrata e carente di motivazione”, e che ha imposto la cassazione dell’impugnata sentenza della Corte d’appello milanese e il rinvio della medesima a diversa sezione della stessa Corte.
Va ricordato che «l'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioé alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione» [Cassazione civile sez. lav., 10 luglio 1996, n. 6282, Soc. Ligure strade c. Inail in Mass. giur. lav. 1997, 145 con nota di Lorusso].