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Cantieri e appalti

La sicurezza nei cantieri

A cura di Rolando Dubini

Pubblicato il 09/04/2001

Il lavoro nei cantieri rappresenta una attività che espone a rischi particolarmente elevati: ciò richiede l’applicazione rigorosa delle vigente normativa prevenzionistica per una più efficace tutela dell’integrità fisica dei lavoratori

foto intervento Con il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 è stata data attuazione alla direttiva 92/57/CEE “concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (come recita il testo del D. Lgs. n. 494/96 riformato dal D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, in luogo di genio civile) come elencati nell'allegato I o che comportino i rischi particolari di cui all’allegato 2 [artt. 2 comma 1 lett. a), 3 comma 3 lett. b) e 11 comma 1 lett. a) e b)], con previsione di sanzioni penali e amministrative per i contravventori degli obblighi ivi previsti.
Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è «una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.
L'esigenza di coinvolgere i committenti nel processo preventivo nasce dai dati riportati dalla Commissione europea sulle cause degli infortuni, dai quali risulta che "il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori". In particolare, si legge nel documento della Commissione, "circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto", e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro". Inoltre, "circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili", legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale
Queste considerazioni evidenziano l'esigenza di spostare il processo preventivo a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il decreto legislativo individua chiaramente» [Linee guida sull'applicazione del D. Lgs. 494/96, Coordinamento delle Regioni e Provincie Autonome, 8 ottobre 1997]. La legislazione preesistente, quella degli anni '50 (D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 ecc.) fino al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (come modificato dal D. Lgs. 19 marzo 1996), continua ad applicarsi regolarmente, "fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo" (art. 1 c. 2 D. Lgs. n. 494/96).
Il Consiglio delle comunità europee era giunto all'adozione della direttiva n. 92/57/CEE recepita con il D. Lgs. n- 494/96, tra l'altro, «considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati» e «considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri della comunità» (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26 agosto 1992 n. L 245 p. 6)
Per ovviare a quest'ultima carenza proprio la pianificazione della sicurezza diviene oggetto, nella direttiva e nel recepimento italiano, di una trattazione assai puntuale.
Il D. Lgs. n. 494/96 è stato infine modificato in modo significativo dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000 n. 13), che è entrato in vigore il 18 aprile 2000).

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