La procedura di denuncia di malattia professionale
La malattia professionale, o tecnopatia, può essere definita una sindrome morbosa caratterizzata da un lento e progressivo deterioramento della salute del lavoratore, e dovuta a causa di lavoro.
Tale deterioramento si verifica a causa di agenti patogeni che si producono nel corso della lavorazione o che dipendono dall’organizzazione del lavoro o che derivano dalla condizione degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa.
La malattia professionale si sviluppa lentamente, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che le malattie professionali sono infortuni sul lavoro e come tali determinano responsabilità penale per lesioni colpose del datore di lavoro e/o degli altri soggetti aziendali eventualmente responsabili.
L’INAIL svolge accertamenti, per finalità assicurative, allo scopo di verificare se la malattia professionale sia eziologicamente collegata all’inadempimento, da parte del datore di lavoro, di obblighi di sicurezza e di igiene sul lavoro.
Il medico che sospetti o accerti una malattia professionale ha l’obbligo di farne denuncia alla USL e, nel caso di lesione grave o gravissima la segnalazione deve essere effettuata all’autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria dell’USL.
L’organo di vigilanza e controllo, in conseguenza della denuncia, svolge l’indagine in merito al nesso eziologico fra malattia, svolgimento dell’attività lavorativa ed adempimento di norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Qualora sia confermato il nesso di causalità di cui abbiamo detto l’autorità giudiziaria aprirà un procedimento contro il datore di lavoro per il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 53 T.U. di cui al D.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 deve trasmettere all’INAIL la denuncia di malattia professionale, corredata da certificato medico, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una descrizione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico. I medici che certificano la malattia professionale hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Rolando Dubini









Anteprima del commento