Cantieri mobile e temporanei: gli obblighi del committente

Gli obblighi di sicurezza a carico del committente (o del responsabile dei lavori in caso di delega)

1. La figura del committente

Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 pone al centro delle proprie disposizioni la figura del committente, ovvero del soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2, comma 1, lettera b); nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto [Decreto Legislativo n. 528/99 recante modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 494/1996, art. 2].

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati “committenti” gli eventuali appaltatori di tutta l’opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese)

In secondo luogo, va precisato che “il committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori (Circ. Min. Lav. n.41/1997).

A tale soggetto, capovolgendo l’impostazione della L. n. 55/1990 e L. n. 109/1994, “Merloni bis”, viene addossato l’onere della sicurezza c.d. integrata o di cantiere, da attuarsi con il piano di sicurezza e coordinamento (artt. 3 e 12 del D.Lgs. n. 494/1996) che prevede disposizioni obbligatorie per tutti coloro che, a vario titolo e anche in tempi successivi, operano sul cantiere. In tale contesto deve essere nominato, a cura del committente, il coordinatore incaricato della redazione del piano stesso nonché quella del coordinatore per l’esecuzione che ne vigila l’esecuzione.

Il committente, che può nominare il “responsabile dei lavori”, ha un cruciale ruolo di svolge altresì un ruolo assai rilevante di selezione delle imprese che intendono partecipare alla gara (in ipotesi di appalto pubblico) ovvero alle quali egli (in ipotesi di appalto privato) conferisce direttamente incarico per la realizzazione dell’opera, dovendo acquisire dalle stesse una serie di documenti attestanti il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, il contratto collettivo in uso, ecc.

2. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.

Il D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 ha apportato alcune significative modifiche alla figura del committente, a cominciare dalla definizione.

L’art. 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, alla lettera b), definisce committente il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
L’identificazione dello stesso nella Pubblica Amministrazione non è semplicissima poichè non vi è coincidenza della qualità di committente con quella di legale rappresentante dell’ente pubblico ma piuttosto in quella di colui che ha la gestione del settore interessato alla realizzazione dell’opera.

Il D. Lgs. n. 528/1999 ha ribadito tale concetto aggiungendo alla citata lettera b) dell’art. 2 un periodo che così dispone:

“Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”, sottolineando la necessità, ai fini di attribuire la qualifica in questione, che ai poteri decisionali siano abbinati quelli economici o di spesa.
Restando ferma la possibilità che il committente funga anche da coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori prevista dall’art. 3, c. 5 del decreto cantieri, il committente si identificherà per lo più nella P.A. nel dirigente di settore, di rango tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera, il committente può nominare un responsabile dei lavori.

Il D. Lgs. n. 528/1999 ha introdotto due modifiche.

La prima, di carattere definitorio, all’art. 2 della direttiva cantieri, ove si precisa che, in caso di appalto pubblico, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

L’altra riguarda i rapporti tra committente e responsabile dei lavori. Nel testo della legge antecedente, il committente, in caso di nomina del responsabile dei lavori, non era esonerato da responsabilità. Infatti, l’art. 6, c. 1 recitava: “1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3″. La nuova norma modifica tale comma, e stabilisce che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.

Dunque il responsabile dei lavori subentra al committente quanto alle responsabilità (penali) per quanto riguarda tutti i compiti che gli sono stati delegati (infatti l’incarico al responsabile può essere limitato ad una fase specifica dell’iter dell’opera), secondo lo schema della delega di funzioni.

Nel caso in cui il committente non abbia incaricato alcun responsabile dei lavori, resta fermo, che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non lo esonererà dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi di cui all’art. 4, c. 1 (redazione del piano di sicurezza e coordinamento) e 5, c. 1, lett. a), (controllo sull’applicazione del piano). Il che sta a significare che la nomina dei coordinatori non ha natura di delega, nel senso sopra chiarito, ma di semplice incarico.
Per quanto riguarda l’obbligo di nominare il coordinatore incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, il D. Lgs. n. 528/99 antepone i tempi della nomina, ora prevista nella fase di progettazione generale o di massima dell’opera, e non più in quella della progettazione esecutiva.

Tale obbligo è subordinato all’applicazione della normativa cantieri che, com’è noto, presuppone che l’opera intrapresa rientri nell’elenco di opere di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 494 del 1996, che sul cantiere operino più imprese, anche non contemporaneamente, e che l’entità presunta del cantiere (che dovrà essere calcolata dallo stesso committente) raggiunga la soglia minima prevista ora dall’art. 3 del nuovo testo del D. Lgs. n. 494/96 (200 uomini-giorni, salva l’ipotesi di lavori che comportano rischi particolari).

Il D. Lgs. n. 528/99 attribuisce obblighi al committente anche nell’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola impresa.

E’ questo un caso nel quale non vi è obbligo di nomina di coordinatori né di redazione di piano di sicurezza e coordinamento e tuttavia il committente è tenuto a:

1) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare e a richiedere loro una dichiarazione dell’organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti (art. 3, c. 8 D. Lgs. n. 494/96);

2) alla notifica preliminare (art. 11, c. 1, lett. c D. Lgs. n. 494/96).

Per quanto attiene l’obbligo del committente di controllare l’applicazione del piano da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi - obbligo che permane anche dopo la nomina del coordinatore per l’esecuzione - il D. Lgs. n. 528/1999 ne rafforza notevolmente il contenuto, perchè ora l’art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 494 del 1996 prevede che il coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui il committente (o responsabile dei lavori) - al quale abbia adeguatamente e preventivamente segnalato le violazioni al piano di sicurezza e coordinamento - non adotti alcun provvedimento in merit, senza fornirne idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

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Pubblicato il mercoledì 14 agosto 2002 in: Compiti e Responsabilità

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