In arrivo il DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI CHIUSI

Tutto sul disegno di legge in via di approvazione al Parlamento sul divieto di fumare in tutti i locali chiusi. L'emendamento antifumo approvato dal Senato.

Il Senato ha approvato il 17 ottobre 2002 le nuove norme anti-fumo, che sono state inserite in un disegno di legge che contiene interventi ordinamentali per la pubblica amministrazione. Sul voto finale alla legge però è mancato il numero legale, per cui il Senato dovrà tornare a pronunciarsi.
Queste nuove e importanti disposizioni a tutela della salute pubblica sono state proposte dal ministro della Salute, e mettono al bando il fumo da tutti i locali chiusi.

In sintesi le nuove norme, prevedono:

1) divieto assoluto di fumo nei locali chiusi sarà imposto un generale divieto di fumare: uniche eccezioni, i locali privati non aperti a utenti e i locali pubblici espressamente riservati ai fumatori. In pratica succederà che nei bar e ristoranti che vorranno accogliere ancora i fumatori, dovranno essere riservate delle zone per il fumo, rispettando un regolamento governativo che sarà varato entro due mesi dall’approvazione della nuova norma. Le aree per i non fumatori, comunque, nei ristoranti dovranno essere più grandi di quella per i fumatori.

2) un anno di tempo per adeguarsi: difatti vi sarà un anno di tempo dall’approvazione definitiva della legge prima che le nuove regole entrino in vigore. Occorrerà attendere l’ emanazione di un regolamento ministeriale (da adottare entro sei mesi), dopo di che ci saranno altri 12 mesi di tempo per consentire a tutti i soggetti interessati di adeguare locali e impianti.

3) maxi-multe fino a 2000 euro: i trasgressori della legge rischieranno sanzioni pecuniarie veramente rilevanti. Chi sarà sorpreso a fumare sotto un cartello ”no smoking” rischia una multa da 25 a 250 euro. Ma la sanzione potrà essere raddoppiata se nei dintorni ci sono donne incinte o bambini sotto i 12 anni. Le multe più salate sono previste per i proprietari dei locali dove il divieto non viene fatto rispettare: per loro la multa andrà dai 200 ai 2000 euro.

4) gli “ispettori antifumo” : saranno le Regioni, assieme al Governo, a stabilire come condurre gli accertamenti antifumo. Ogni regione dovrà individuare i responsabili del controllo, veri e propri ”ispettori” che avranno il potere di multare i trasgressori.

5) impianti ventilazione per tutti i locali pubblici: tutti gli esercizi e i luoghi di lavoro dovranno dotarsi di impianti per la ventilazione e per il ricambio d’ aria, secondo regole che saranno fissate nei 60 giorni seguenti l’ approvazione della legge.

Ecco il testo delle nuove disposizioni antifumo.

Ddl Senato 1271 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Articolo 34-bis - (Tutela della salute dei non fumatori)

1. E’ vietato fumare nei locali chiusi ad accezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavori di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 13 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 13 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
6. Al fine di consentire un’adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5,6, 8,9,10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n.584.
9-bis. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

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Pubblicato il venerdì 18 ottobre 2002 in: Igiene del lavoro

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