Il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) a ricevere la documentazione e le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza del lavoro, pur imposta al datore di lavoro dall’art. 18 del D. Lgs. n. 626/94, è spesso oggetto di resistenze giuridicamente illegittime da parte di alcuni datori di lavoro.
Con una significativa sentenza del Tribunale di Pisa del 7 marzo 2003 [Giudice G. Schiavone, Ricorrente Segreteria Provinciale CO.I.SP Resistente Questore di Pisa] il tema è stato oggetto di un chiarimento importante. La sentenza è stata così massimata da Guida al LAvoro, il settimanale de Il SOle 24 ore (n. 13 del 29 marzo 2003 pag. 44):
Al rappresentante per la sicurezza si applicano, ai sensi delll’articolo 19, comma 4, del D. Lgs. 626/94, le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, ivi compresa la tutela ex art. 28 st. lav.
E’, pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti ilpiano per l asicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell’adeguamento dei locali di servizio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/94 (nel caso di specie, il Giudice ha accertato la sussistenza della condotta antisindacale nel comportamento di un dirigente dell’Amministrazione pubblica per aver omesso di rilasciare al rappresentante per la sicurezza, che nello specifico era anche segretario provinciale del sindacato Coisp, le informazioni e i documenti attestanti l’adempimento degli obblighi di salute e sicurezza relativamente ai locali di servizio mensa).
Ed ecco il testo completo della sentenza
TRIBUNALE DI PISA
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COISP c/ MINISTERO INTERNO
R.G.C.n. 199/03
Cron. n. 936
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Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, dr. Gaetano Schiavone, sciogliendo la riserva di cui al verbale 3. 03. 2003,
PREMETTE
Con rituale ricorso la segreteria provinciale del Sindacato di Polizia CO.I.S.P., quale organismo locale di quest’ultimo (che è sindacato nazionale firmatario di CCNL), ricorreva a questo Tribunale al fine di ottenere dal Questore di Pisa, nella veste di datore di lavoro, il rilascio dei seguenti documenti: piano per la sicurezza, valutazione dei rischi, parere del medico competente, nonché ogni altra comunicazione e informazione in ordine ai provvedimenti che il datore di lavoro intenderà adottare per la messa in sicurezza dei locali di servizio in vista del loro adeguamento al D. Lgs. n. 626/94, previa declaratoria dell’antisindacalità della relativa condotta omissiva. Secondo la narrativa del ricorso per locali di servizio dovendosi intendere quelli destinati al servizio mensa dei lavoratori di Polizia.
A tale scopo esponeva:
1)= nel corso dell’anno 2002 il datore di lavoro disponeva la chiusura del locale mensa per il tempo necessario all’effettuazione di una serie di lavori necessari ai fini dell’adeguamento imposto dal D. Lgs. n. 626/94, a tale fine provvedendo all’avvio dell’iter amministrativo presso il Ministero;
2)= imprevedibilmente, nel luglio del 2002 lo stesso Questore avvisava il RLS che la mensa sarebbe stata provvisoriamente riaperta, pur nelle more dell’ottenimento dei finanziamenti per l’effettuazione dei più vasti lavori di ristrutturazione dello stabile in cui la stessa era in funzione;
3)= la riapertura avveniva l’11. 07. 2002;
4)= nell’ambito dell’attività preparatoria per i detti lavori il Questore invitava l’O.S. ricorrente a sgomberare i locali occupati dalla segreteria del COISP;
5)= di aver comunicato al Questore il 28. 07. 2002 che il nuovo RLS era il segretario prov.le del COISP, sempre nelle more dell’elezione;
6)= che aveva formulato senza esito alcuno richiesta di rilascio o accesso ai documenti su cui si fondava il provvedimento di riapertura provvisoria dei locali mensa;
7)= che tale richiesta era rinnovata il 29. 08. 2002, senza che sortisse effetto alcuno;
8)= a tale atteggiamento seguiva un’azione di sensibilizzazione dei lavoratori a mezzo di documenti affissi nella bacheca;
9)= che il relazione a tale attività squisitamente sindacale seguivano azioni di polizia giudiziaria in quanto questi documenti erano fotografati ad opera della polizia scientifica, con presumibile apertura di un fascicolo relativo;
10)= che lo stesso RLS era fatto centro di ingiustificati rimproveri nello svolgimento del servizio.
NOTA
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; All’udienza all’uopo designata, acquisita la relata della notifica e constato il rispetto dei termini fissati dal decreto, questo Giudice doveva constatare la mancata comparizione del Questore di Pisa.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Invero, secondo quanto risulta dalla verbalizzazione, all’udienza presenziava il Vice questore vicario, il quale depositava atto di delega del Questore a partecipare all’udienza ma senza assistenza tecnica di alcun legale.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Il difensore di parte ricorrente eccepiva l’irritualità e chiedeva che fosse dichiarata la contumacia del resistente.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Il Giudice provvedeva in conformità.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Infatti, se per quanto attiene la mancata comparizione personale del Questore, la c.d. delega in atti può ritenersi sufficiente, a superare, con uno sforzo interpretativo, la lettera dell’art. 420, com. 2 cpc. (“le parti possono essere rappresentate da terzi all’udienza dinanzi al Giudice del Lavoro ma le stesse devono essere munite di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata”), ciò per il fatto che il rappresentato deve presumersi a miglior conoscenza dei fatti di causa, insuperabile è, invece, la violazione dell’art. 82 cpc. (“le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore”), né può dirsi che nella specie si versi nell’ipotesi di difesa personale di cui all’art. 417 cpc., poiché trattasi sicuramente di causa dal valore indeterminato, quindi oltre i limiti segnati nel detto articolo.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Va, però, segnalato che il rappresentante del Questore ha chiesto che fosse acquisita la memoria formata dall’Avvocatura dello Stato, poiché, a suo dire, era in grado di dimostrare la superabilità dell’eccezione.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Detta memoria nell’frontespizio acquisito agli atti, riteneva scontata la difesa diretta del Questore sulla base del disposto dell’art. 3 T.U. n. 1611/33. E’ quest’ultimo la legge fondamentale che disciplina la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nel quale, al ridetto art. 3 si legge: “Innanzi alle Preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l’Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti”.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ma tale articolo di legge, come tutti quelli relativi alla disciplina degli uffici del Pretore e del Giudice conciliatore, deve intendersi sicuramente abrogato per effetto della L. n. 51/98 che li ha soppressi, istituendo il Giudice di pace ed assommando in questo e nel Tribunale buona parte delle competenze che erano già del Pretore. Sicchè sono in vigore solo le norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio innanzi a questi uffici Giudiziari e, per il Tribunale vige, quindi, il ridetto art. 82 cpc.-
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Per scrupolo di completezza motivazionale, va ricordato che l’ordinamento prevede un caso in cui l’amministrazione dello Stato possa stare in giudizio per il tramite di propri funzionari. Trattasi del caso disciplinato dall’art. 417-bis cpc. che, nella specie è, però, inapplicabile in quanto non si versa in ipotesi di “controversie relative a rapporti di lavoro dei dipendenti”, in quanto il ricorso ex art 28 Statuto, innanzitutto introduce un’azione per la tutela di interessi collettivi e non individuali e, secondariamente, ha per oggetto la difesa di interessi del sindacato ed equiparati e non certo del singolo lavoratore, in relazione al suo rapporto di lavoro.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; La contumacia del Questore è stata, dunque, di impedimento non solo al deposito della memoria di costituzione, quanto anche di documentinbsp; che la corredavano. Essa non ha impedito, però, che questo Giudice ammettesse il rappresentante a rendere spontaneamente l’interrogatorio libero. Il cui esito, se ha consentito di avere una visione d’insieme più ampia, non ha scalfito le puntuali accuse di condotta antisindacale mosse dal sindacato ricorrente.
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Prima di penetrare il merito della causa va affermata la sicura legittimazione passiva del Questore nella procedura ex art. 28 Statuto, perché è una figura dirigenziale preposta ad un ramo dell’Amministrazione, di cui è organo con potere di rappresentanza all’esterno. Ed è pacifico che gli obblighi ed i vincoli di cui al D. lgs. n. 626/94 si riferiscano anche al dirigente e al preposto e non solo al datore di lavoro, come chiarisce, inoltre, il titoletto dell’art. 4 del D. lgs. n. 626 cit.- Inoltre, la legittimazione deriva dal fatto che i fatti illegittimi descritti vengono addebitati alle sue determinazioni e, come si sa, l’inosservanza al provvedimento giudiciale ex art. 28 Statuto è munita di sanzione penale, la cui responsabilità è sicuramente personale (art. 27 Cost.).
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Altra questione preliminare, relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio, attiene all’azionabilità da parte del ricorrente di diritti riferibili al responsabile per la sicurezza (art. 4, D. lgs. n. 626/94).
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Neanche a tale proposito possono sorgere perplessità, dato che la legge, a chiare lettere stabilisce che: “nei confronti del rappresentate per la sicurezza si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali” (art. 19, com. 4, D. Lgs. n. 626, cit.), prima fra tutte, dunque, quella apprestata dall’art. 28 dello Statuto. D’altronde, l’attività del RLS ha certamente carattere sindacale (cfr.: Trib. Oristano 26. 07. 01; Pret. Campobasso 10. 02. 99; Pret. Milano 2. 07. 97; Trib. Brescia 15. 06. 00), dovendosi intendere tale quella diretta alla realizzazione e tutela di prerogative che trascendono i singoli ma hanno ad oggetto vicende ed interessi collettivi e di gruppo ed evidentemente tale è quella destinata a tutelare la salute e sicurezza sui posti di lavoro. L’azione è stata esercitata dal segretario provinciale del COISP, cioè di quel sindacato che aveva designato, nelle more dell’elezione, il proprio segretario quale RLS di emanazione COISP.
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Passando al merito si può dire che, allo stato degli atti prodotti e del contenuto dell’interrogatorio, il Questore di Pisa ha ripetutamente violato le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94, in punto di prerogative del RLS, con le conseguenze di legge di cui al dispositivo. E a tale proposito va precisato che la condotta violatrice deve considerarsi tuttora attuale, sicchè ben si giustifica il ricorso alla procedura ex art. 28 Statuto, la quale deve avere di mira un provvedimento diretto a fare cessare gli effetti della condotta accertata.
CONCLUDE
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Al di là dell’analitica e cronologica enunciazione dei fatti, mentre per tutto il resto si paventa una situazione di sostanziale insofferenza per l’attività sindacale, per la vicenda della riapertura della mensa viene lamentata la violazione attuale delle prerogative previste dalla legge a favore del RLS, figura che, nella specie, si assomma nella stessa persona del segretario provinciale del COISP.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Richiamato quanto sopra detto in favore della protezione di stampo sindacale accordata al RLS, in attuazione dei principi voluti fin dall’art. 9 dello Statuto, resta da verificare se, in via di fatto, le dette prerogative siano state violate e secondo quali modalità.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; La legge (art. 19, D. Lgs. n. 626/94) riconosce al RLS, fra l’altro, il diritto a “ricevere informazioni e la documentazione aziendale inerenti ( ) gli ambienti di lavoro” (lett. ‘e’).
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Già simile formulazione sarebbe di per sé sufficiente a sacramentalizzare l’esistenza di un diritto in capo al RLS ma, come se ciò non bastasse, il legislatore ha sentito la necessità di rafforzare la posizione soggettiva in esame, prevedendo in maniera speculare, che il datore di lavoro: “( ) consente al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, com. 1, lett. ‘e’ ”.
E che debba trattarsi di informazione puntuale, congrua e completa non pare dubitabile, posto che la successiva lett. ‘o’, del medesimo articolo, aggiunge che il RLS: “può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. Va da sé che solo chi è nella piena conoscenza delle circostanze di fatto inerenti gli ambienti di lavoro, può esercitare la detta prerogativa.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ora, che fosse interrotto il servizio mensa, per ragioni inerenti allo scarico delle acque reflue e, quindi, per motivi che, dato l’ambiente, di sicuro interessavano la salute degli utenti lavoratori, è pacifico in atti (emergendo dalla documentazione proveniente dal resistente e, comunque, essendo stato confermato nel corso dell’interrogatorio). Altrettanto pacifico è che questa situazione fu ereditata dal resistente con la presa di possesso del suo ufficio il 24. 06. 2002.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Sempre dagli atti emerge che in data 4. 07. 2002 il Questore scrisse a tutti i RLS che era sua intenzione riattivare, sia pure provvisoriamente il servizio mensa, mentre l’11. 07. 2002 comunicò a molti organismi, fra cui il ricorrente, che il ripristino avrebbe avuto luogo a far data dal 15 luglio successivo. Ciò fece, però, (sebbene con viva soddisfazione degli utenti, come ha dichiarato a verbale il V. Questore), senza dare alcun riscontro alla missiva del RLS del 5 luglio 2002 con la quale, era formulata richiesta di fornire specifiche e documentate informazioni: (1) sullo stato attuale della mensa; (2) sul tipo di sopralluoghi effettuati; (3) sulle motivazioni dell’omissione delle informative alle OO.SS. ed ai RLS, oltre che in merito allo stato più generale dei lavori di ristrutturazione.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nella lettera del 22 luglio 2002, che risulta, peraltro, non indirizzata ai RLS ma solo alle sedi Centrale e fiorentina del Ministero, oltrechè al Prefetto, viene enunciato che la riapertura della mensa è avvenuta “sentito il parere favorevole del medico competente”. Nella stessa missiva vengono enunciati i positivi risvolti di merito della vicenda, inquadrandole nel più ampio programma di ristrutturazione dei locali.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Rimasta, quindi, senza esito alcuno la nota con cui il 5 luglio 2002 aveva avanzato le suddette richieste, lo stesso COSIP il 29 luglio le reitera e, pur dando atto che nel merito la scelta di riattivare la mensa fosse effettivamente rispondente ad esigenze dei lavoratori, ciò non di meno, intendendo esercitare le proprie prerogative di preposto alla sicurezza dei lavoratori, specifica di attendere documentazione relativa a: (a) attestazione di conformità della ditta che ha proceduto alle opere di ripristino; (b) certificazione dell’ufficio delle Opere Pubbliche circa il ripristino; (c) la delibera del Questore di riapertura della mensa; (d) copia del parere favorevole alla riapertura provvisoria rilasciato dal medico competente. Nel contempo veniva denunciato che ogni provvedimento relativo alla detta riapertura fosse stato assunto senza la previa consultazione dei RLS.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Il data 31 luglio 2002, il Questore, in luogo di trasmettere copia degli atti richiesti replicava circa l’utilità di quella riapertura, formulando stupore per la mancata collaborazione da parte del COISP.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; In fine, il 29. 08. 2002 il ricorrente avanzava domanda di accesso alla documentazione amministrativa, ex lege n. 241/90, al fine di avere visione degli stessi documenti già a suo tempo inutilmente richiesti e sopra elencati.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Il assenza di ulteriore riscontro, veniva, quindi, depositato l’odierno ricorso.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; La descritta sequenza degli atti dimostra di per sé l’obiettiva reiterata violazione delle prerogative del RLS in punto di accesso alla documentazione. Né lo svolgimento dell’interrogatorio del V. Questore è stato in grado di fornire una migliore luce sulla vicenda, in quanto, a parte dichiarazioni di ordine generico e riferimenti a missive dal contenuto altrettanto generico (se vi fosse stato qualche atto in grado di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni che per legge gravano sul datore di lavoro, il V. Questore, pur impedito a produrlo, non avrebbe certo omesso di riferirlo), resta il fatto che le puntuali richieste di informazioni avanzate dal RLS sono rimaste inevase.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; E va subito detto che si trattava sicuramente di richieste congrue alla funzione assegnata al RLS, in quanto dirette ad accertare se e quanto fosse stato fatto per tutelare la salute dei lavoratori, a prescindere dall’utilità dell’opera, nonché dalle assicurazioni dinbsp; carattere personale che il datore di lavoro fosse in grado di dare. Nessuno può sostituire le proprie alle valutazioni che la legge riserva al RLS, il quale - si ripete - pur condividendo in astratto la scelta operata ha, comunque, il dovere di verificare la conformità della medesima al più specifico momento di controllo degli interessi inerenti alla tutela della salute dei lavoratori, ben potendo quella decisione, essere dettata da in più vasto quadro di interessi (economicistici, pratici, di risparmio di energie, ecc.) che solo marginalmente e magari occasionalmente, rispetta la tutela della salute.
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; E’ appena il caso di precisare che il provvedimento ex art. 28 Statuto risponde al principio processuale della domanda e che il Giudice, il quale sia richiesto di specifici provvedimenti, perché ritenuti dalla parte ricorrente come idonei a fare interrompere gli effetti della condotta antisindacale, non può pronunciare un qualche provvedimento atipico, sulla scorta di quanto avviene, ad es, in ase all’art. 700 cpc.. Di tal chè, le enunciazioni di altre condotte in violazione delle prerogative sindacali (es.: allontanamento dalla sede, atteggiamento mobbistico nei confronti del RLS, ed altro) non possono formare oggetto della presente pronuncia, appunto perché non è stato avanzato petitum alcuno.
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Per quanto attiene il punto della domanda relativo all’accertamento dell’obbligo del Questore di procedere tempestivamente all’effettuazione del vasto intervento di manutenzione del complesso immobiliare, esso va disatteso poichè il V. Questore ha dato contezza a verbale dello scambio epistolare con il Ministero circa i tempi e le modalità di effettuazione dei lavori, con ciò assolvendo all’obbligo di cui all’art. 4, com. 12 D. Lgs. n. 626/94 (il dirigente è liberato con la richiesta di adempimento all’amministrazione), altro problema è, ovviamente, l’accesso ai documenti relativi.
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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p.q.m.
ACCERTA l’antisindacalità della condotta del Questore di Pisa che reiteratamente ha omesso di fornire al RLS-COISP: (a) attestazione di conformità della ditta che ha proceduto alle opere di ripristino; (b) certificazione dell’ufficio delle Opere Pubbliche circa il ripristino; (c) la delibera del Questore di riapertura della mensa; (d) copia del parere favorevole alla riapertura provvisoria rilasciato dal medico competente. ORDINA al predetto Questore la cessazione della descritta condotta antisindacale disponendo la consegna al RLS del COISP di: piano per la sicurezza, valutazione dei rischi, parere del medico competente, nonché ogni altra comunicazione e informazione in ordine alla riapertura provvisoria del locale mensa e del riavvio del servizio relativo. CONDANNA il Questore della Questura di Pisa a rimborsare al Segretario Provinciale del COISP- RLS le spese di lite che liquida in . 2.000,00, di cui . 10,00 per spese, . 1.200,00 per onorari ed il resto per diritti. Decreto immediatamente esecutivo.
Il Giudice d. L.
nbsp;G. Schiavone
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Rolando Dubini









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