Una importante sentenza di merito, relativa alla tragedia del Galeazzi, ha messo luce una particolare situazione di responsabilità dell’Rspp, derivante da danno.
In linea di principio non esiste una responsabilità contravvenzionale in quanto è un soggetto non indicato dal 626 come titolare di obblighi diretti se non quello di informare i lavoratori, ma non è un obbligo sanzionato nell’ambito del 626. Però esiste una responsabilità che deriva appunto dallo svolgimento di questi compiti in caso di danno; abbiamo una recente sentenza del Tribunale di Milano relativa alla vicenda Galeazzi, sentenza che ha stabilito la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la sentenza n. 3895 del 2002 estensore dott. Saresella, pubblico ministero dott. Giordano.
In questa sentenza viene svolto un ragionamento molto preciso e interessante nel quale si dice che il datore di lavoro, se designa una persona priva di requisiti cioè di attitudini e capacità adeguate nello svolgimento del compito, questo costituisce responsabilità colposa del datore di lavoro che negligentemente e imprudentemente affida i compiti previsti dalla legge a chi non sarà capace di svolgerli ma lo stesso responsabile del servizio che accetta con leggerezza un incarico che non è in grado di adempiere con la dovuta professionalità sarà poi responsabile delle conseguenze. Quindi di parla anche di un onere dell’RSPP nel momento in cui accetta l’incarico di valutare la propria capacità professionale e la possibilità di adempiere adeguatamente al compito.
TRIBUNALE DI MILANO SEZ. 9° PENALE, 27.9.02, IMP. BRACCHI E ALTRI, PRESIDENTE GATTO A.M., EST. GIORDANO (stralci dalla sentenza)
Il nuovo sistema processuale penale è ispirato alla necessità di ampliare il ricorso al giudizio allo stato degli atti condizionato unicamente alla richiesta dell’imputato che il giudice, in presenza di una richiesta di abbreviato non subordinata all’assunzione di prove, non ha il potere di respingere. A tale limitazione dei poteri del giudicante nel momento della ammissione del rito si è, però, accompagnato un ampliamento, rispetto alla precedente disciplina, dei poteri istruttori esercitabili ex officio nel corso del procedimento.
Il giudice può esercitare il proprio potere di integrazione probatoria in ogni momento del procedimento antecedente alla deliberazione della sentenza e quindi anche all’atto dell’emissione della ordinanza di ammissione del rito.
L’architettura normativa del d.lvo 626/94 attribuisce un ruolo centrale agli obblighi del datore di lavoro tra i quali primeggia la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute.
L’art. 4.1 e 2 d.lvo 626/94 prevede innanzi tutto l’obbligo non delegabile di valutare i rischi che consiste nell’attribuzione di un valore, un peso, una misura attraverso un’analisi tecnica, scientifica, organizzativa; pertanto non può considerarsi tale una mera osservazione dei luoghi di lavoro o una generica descrizione delle attività che vi si compiono.
La valutazione deve avere per oggetto tutti i rischi “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” ma l’analisi coinvolge ogni profilo pericoloso anche “per la salute della popolazione” o che possono “deteriorare l’ambiente esterno” (art. 4.5 lett. n) d.lvo 626/94).
Dopo tale valutazione, ai sensi dell’art. 4.2 d.lvo il datore di lavoro deve redigere un documento con un triplice contenuto: a) uno scritto sulla valutazione dei rischi e sui criteri specifici adottati; b) le conseguenti misure (preventive e protettive) da individuare in correlazione ai rischi già valutati; c) una programmazione di tutte le misure “opportune” per il “miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Tali profili attengono ad obblighi di risultato che devono avere una sostanziale esecuzione da parte del datore di lavoro. Pertanto costituisce violazione dell’art. 4.2 d.lvo 626/94 non soltanto l’omissione ma anche l’adempimento in senso puramente formale di tali obblighi.
Sia l’omessa sia la formale valutazione del rischio (con mera trascrizione di un rischio determinato astrattamente e genericamente sul relativo documento) creano una fondamentale e grave lacuna. Per tali motivi l’adempimento astratto, formale, o generico dell’obbligo de quo può risultare addirittura ingannevole per i dirigenti, preposti, lavoratori, operatori esterni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza etc che ripongono un irrealistico affidamento sull’inesistenza o genericità di un rischio che invece è ben presente.
La redazione del documento di valutazione del rischio è un obbligo non delegabile del datore di lavoro il quale in stretto collegamento deve adempiere all’altro obbligo non delegabile di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4.4 d.lvo).
Tale designazione (lungi dal fungere da delega) costituisce l’investitura di un soggetto (interno o esterno all’azienda) “in possesso di attitudini e capacità adeguate” (art. 2.1 lett e) art. 8.2 e 8 d.lvo 626/94) che è il “responsabile del servizio” a cui sono affidati i compiti ex art. 9 d.lvo 626/94.
A fronte di tale obbligo di designazione v’è necessariamente - da parte di una persona che intenda assumere l’incarico - la facoltà di accettare purché e soltanto se è in possesso di quelle “attitudini e capacità adeguate.
Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituisce titolo di responsabilità l’accettazione di un incarico che egli non è in grado di adempiere con la dovuta professionalità. Circa tale affidamento il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità perché una vera e propria designazione può avvenire soltanto a favore di una persona dotata di quei requisiti specifici.
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione pu essere scelto soltanto tra persone aventi qualit e doti professionali allaltezza del compito ed egli risponde secondo i canoni tradizionali della colpa professionale se con le proprie omissioni o azioni negligenti, imprudenti, imperite cagiona (o contribuisce a cagionare) fatti costituenti reato. Se una siffatta condotta dovesse concorrere con lazione o omissione colposa del datore di lavoro ne seguirebbe una responsabilit ex art. 113 c.p.
Tale quadro di responsabilità secondo i principi generali sulla colpa non può modificarsi per la considerazione che il testo normativo del d.lvo 626/94 non prevede direttamente sanzioni penali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La formazione e linformazione dei lavoratori e delle persone che frequentano a vario titolo un ambiente di lavoro (ad es. i pazienti) costituisce un obbligo fondamentale del datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, avente ad oggetto i rischi e le misure per prevenirli e per proteggersi dagli stessi.
L’organigramma dei soggetti che si devono occupare di sicurezza secondo il d.lvo 626/94 costituto dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti nonch da nuovi soggetti con compiti specificamente elencati ope legis. I compiti del direttore sanitario non si intersecano con quelli degli altri soggetti e rimangono compiti dirigenziali nelladempimento dei quali egli si deve preoccupare anche della legislazione antinfortunistica ma pur sempre per quegli aspetti che rientrano nelle proprie attribuzioni e competenze.
La figura del direttore sanitario è disciplinata da un quadro normativo costituito da norme statali e norme regionali in ragione del riparto dettato dalla legge nr. 833/78 di riforma del sistema sanitario nazionale. All’interno di tale quadro occorre distinguere le funzioni del direttore sanitario in una struttura di ricovero pubblica da quelle svolte in una casa di cura privata.

Rolando Dubini









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