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A cura di Rolando Dubini
Pubblicato il 02/12/2003
Una recente sentenza in materia di delega nelle piccole e medie imprese (PMI)
Con la recente recentissima sentenza Corte di Cassazione penale, sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931, si è statuito che “affinché la delega di attribuzioni all’interno dell’azienda sia seria e reale, e non un mezzo artificioso per scaricare le responsabilità, essendo necessario che essa abbia forma espressa e contenuto chiaro in modo che il delegato sia messo in condizione di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite, che il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo da esercitare la responsabilità assunta e infine che il delegato sia dotato di idoneità tecnica e professionale, a nulla rileva ai fini della operatività della delega la forma scritta e la dimensione dell’impresa, tale da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità”.
Corte di Cassazione penale, 26 maggio 2003, n. 22931
Affinché la delega di attribuzioni all’interno dell’azienda sia seria e reale, e non un mezzo artificioso per scaricare le responsabilità, essendo necessario che essa abbia forma espressa e contenuto chiaro in modo che il delegato sia messo in condizione di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite, che il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo da esercitare la responsabilità assunta e infine che il delegato sia dotato di idoneità tecnica e professionale, a nulla rileva ai fini della operatività della delega la forma scritta e la dimensione dell’impresa, tale da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.
(Nel caso in specie si definisce la responsabilità del direttore generale di una cantina per il reato di cui agli artt. 12 e 21 della legge 319/1976 e successive modificazioni, per aver effettuato scarichi di acque reflue superanti i limiti di legge per il parametro rame).
Corte di Cassazione penale, sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931
(ud. 13 marzo 2003). Pres. Zumbo - Est. Onorato - Ric. Conci.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. - Con sentenza del 20 luglio 2001 la Corte di appello di Trento ha confermato quella resa il 5 aprile 2000 dal locale tribunale, che aveva assolto per non aver commesso il fatto Guido Conci, imputato del reato p. e p. dagli artt. 12, n. 2 e 21, comma 3, legge 319/1976 e succ. mod., perché - nella sua qualità di legale rappresentante della s.c. a r.l. Cantina Mezzocorona - aveva effettuato scarichi di acque reflue superanti i limiti di legge per il parametro rame.
I giudici di merito hanno ritenuto che il presidente e legale rappresentante della cantina aveva delegato pieni poteri nella soggetta materia al direttore generale Rizzoli, che aveva competenze gestionali e finanziarie.
2. - Il procuratore generale di Trento ha proposto ricorso per cassazione, osservando che la Corte territoriale non ha indicato alcuna circostanza di fatto che consentisse di provare il rispetto delle condizioni di operatività penale della delega: cioè forma scritta, contenuto specifico, requisiti di capacità e idoneità del delegato, presupposto di legittimità connesso alle dimensioni dell’impresa.
3. - La sentenza di questa Corte (sez. III, n. 422 del 17 gennaio 2002, Natali, rv. 215159), citata dal pubblico ministero ricorrente a sostegno dell’impugnazione, non può essere condivisa laddove richiede come condizione di operatività penale della delega la forma scritta e la dimensione dell’impresa, tale da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.
Invero, perché la delega di attribuzioni all’interno dell’azienda sia seria e reale, e non un mezzo artificioso per scaricare la responsabilità a livelli mansionali inferiori e comunque inadeguati a sopportarli, è necessario che:
a) essa abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite;
b) il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta; c) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità.
Al di là di queste condizioni, tutte le altre indicate nella sentenza Natali non sono intrinsecamente necessarie per trasferire attribuzioni mansionali e connesse responsabilità penali dal delegante al delegato, ovvero non sono altro che specificazioni contingenti delle condizioni necessarie suddette.
Tali condizioni devono essere rigorosamente provate secondo i principi generali che disciplinano la prova nel processo penale; ma nessuna norma positiva giustifica la richiesta di una prova scritta dell’esistenza della delega. Neppure può sostenersi che la delega non è scriminante se le dimensioni dell’azienda non impongono il decentramento delle mansioni.
Altre ragioni possono giustificare il conferimento della delega, per esempio la titolarità di altre piccole aziende in capo al rappresentante legale, ovvero la particolare professionalità di un dirigente in un settore ad alto tasso tecnico che induce il titolare dell’azienda ad affidargli la responsabilità del settore, e simili.
Quello che il giudice penale deve accertare per inferirne un trasferimento di responsabilità è che non si tratti di una delega apparente: per esempio che il delegante non abbia continuato a ingerirsi nella gestione del settore delegato, ovvero abbia ostacolato la spesa deliberata dal delegato
(sintomi inequivoci della apparenza della delega). Quel che invece non può fare è elaborare senza alcuna base normativa o dommatica rigidi principi generali per sottrarsi al dovere degli accertamenti probatori concreti.
4. - Nel caso di specie, però, i giudici di merito, e in particolare quello d’appello, hanno correttamente ritenuta raggiunta la prova della serietà e effettività della delega.
In particolare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno accertato, attraverso le deposizioni testimoniali dello stesso direttore generale delegato e del responsabile di laboratorio, che la delega era stata conferita in forma espressa e con chiaro contenuto, che il delegato era professionalmente idoneo nel settore della depurazione delle acque, che inoltre era dotato della necessaria autonomia gestionale e finanziaria.
Le censure formulate al riguardo dal ricorrente o sono giuridicamente infondate o involgono una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi respinto. (Omissis).