
Obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile.
Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/94, introdotto dall’articolo 2 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal 25 agosto 2007, prevede che “ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.
La violazione di quest’obbligo può essere contestata dall’organo di vigilanza, che può impartire apposita disposizione al fine di vincolare il trasgressore all’adempimento dell’obbligo.
L’articolo 10 del d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 prevede che “le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive” (potere esteso agli organi ispettivi delle USL in forza dell’art. 21 comma 5 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833).
Tale disposizione può essere definita come il provvedimento con il quale l’organo di vigilanza, nell’esercizio di un potere discrezionale riconosciutogli dalle legge, impone al datore di lavoro, nei casi espressamente stabiliti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti, che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione (Circolare Ministero del Lavoro del 27 febbraio 1996 n. 25).
I costi della sicurezza non sono costi aggiuntivi a quelli dell’opera in esecuzione, o del servizio dedotto in contratto, ma sono una estrapolazione di oneri che, comunque, l’Impresa deve affrontare per adempiere alle disposizioni previste dalla legislazione prevenzionistica, e per i quali ha diritto a riceverne il compenso legittimamente spettante.
I costi della sicurezza da inserire nei contratti d’appalto, sono essenzialmente riferibili alle misure di sicurezza che l’appaltatore che presenta offerta, sosterrà per l’esecuzione dei lavori; si pensi, ad esempio, ai ponteggi, ai trabattelli, ecc., che userà all’interno dei siti dell’azienda committente, alla formazione del personale che impiegherà, alla sorveglianza sanitaria, ecc.. Naturalmente, l’appaltatore non potrà e non dovrà pretendere alcunchè dall’impresa committente, visto che questi sono costi che afferiscono all’esercizio d’impresa.
Da parte dell’azienda committente, i costi da indicare nel contratto d’appalto (quando c’è o altrimenti basta inserirlo all’interno del documento elaborato per la gestione delle interferenze) sono costi derivanti dall’impiego di risorse dell’azienda committente per l’esecuzione dei lavori. Si pensi, ad esempio, al tempo dedicato da un un dipendente che verifica, in corso d’esecuzione dei lavori, il corretto svolgimento degli stessi in riferimento alla sicurezza, al tempo dedicato alle riunioni di coodinamento al corso di induction training, ecc..
Ci si chiede se si debbano indicare i costi derivanti dall’applicazione della normativa di prevenzione, come i costi del D. Lgs. n. la 626/04, il d.p.r. 547/55 ecc.? Cioè i costi che l’impresa deve sostenere per acquistare i DPI, per acquistare gli strumenti antiincendio, costi del consulente etc etc.
Si risponde che analogamente per quanto accade con i lavori pubblici non siano da valutare i costi ex lege (ossia discendenti direttamente dall’applicazione della legge, costi generali, come quelli di valutazione dei rischi, dpi specifici per il rischio specifico dell’impresa che esegue i lavori) ma bensì quelli connessi alla specificità del singolo affidamento (dpi e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso comune).
In caso di mere forniture senza posa (costi di sicurezza per la fornitura di cancelleria, delle divise dei vigili, dell’energia elettrica …) o per taluni servizi (servizi tecnici di progettazione, servizi assicurativi …), dato che “ad impossibilia nemo tenetur”, è ovvio che non vi sono oneri per adempimenti per la sicurezza.
In altri termini la norma andrà applicata solo in presenza di “rischi” secondo la logica di correlazione tra “rischi-misure di sicurezza-oneri per le misure di sicurezza”.
Nelle forniture con posa potrebbe essere necessario individuare i costi per la sicurezza nella posa. Nei servizi con prestazioni lavorative che presuppongono rischi (esempio: raccolta RSU, servizi di distribuzione pasti, servizi tecnici di direzione lavori, servizi di manutenzione ascensori o pubblica illuminazione ecc.) potrebbe essere necessario individuare i costi per la sicurezza,.
La nozione di costi della sicurezza è interamente derivato dalla legislazione prevenzionistica speciale per i cantieri mobili e temporanei, e in particolare dal D. Lgs. n. 494/1996 e dal d.p.r. n. 222/2003 che definisce i costi per la sicurezza, e che può essere utilizzato proficuamente per definire i costi per la sicurezza di cui all’art. 7 comma 3 ter del D. Lgs. n. 626/94:
Art. 7. D.p.r. n. 222/2003 - Stima dei costi della sicurezza
1. Ove e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovra’ essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara’ riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi’ individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza cosi’ individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Rolando Dubini









Aldo Giordano
09 nov 2008 - 00:52 - #1Ho apprezzato il contenuto dell’articolo. Nel caso la prestazione d’opera non sia un cantiere edile ma raccolta di Rifiuti speeciali e tossico nocivi e trasporto allo smaltitore come può il Committente calcolare i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, da indicare nell’importo complessivo dell’opera?