di Rolando Dubini, avvocato in Milano
Lo schema di decreto legislativo-testo unico 2008, prima del 20 marzo 2008, presentava alcuni problemi per la depenalizzazione di alcuni obblighi di sicurezza antincendio oggi vigenti col d.p.r. n. 547/1955.
TUTTE LE CONSIDERAZIONI SEGUENTI NON HANNO PIU’ RAGIONE DI ESSERE DOPO IL 20 MARZO, PERCHè CAMERA E SENATO, INFINE IL 20 MARZO, HA ACCOLTO NUMEROSI EMENDAMENTI, VEICOLATI ESSENZIALMENTE DALL’ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO, E FATTI PROPRI ANCHE DALLE REGIONI, TRA I QUALI ALCUNI, CUI HA CONTRIBUITO LO SCRIVENTE, CHE RIPENALIZZANO TUTTO CIO’ CHE ERA IN QUALCHE MODO STATO DEPENALIZZATO.
I vigili del fuoco avranno ben minori possibilità di sanzionare le imprese pericolose.
Non è accettabile depenalizzazione numerosi obblighi di sicurezza antincendio e prevenzione degli incendi già previsti e vigenti oggi col d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547.
Dopo la Thyssenkrupp, il tragico rogo che ha cancellato le vite di sette lavoratori, è del tutto assurdo che un testo unico la cui emanazione è stata accellerata da quel dramma, cancelli esplicitamente parti importanti di tutela antincendio, privando gli organi di vigilanza dei vigili del fuoco degli strumenti legali per contrastare la pericolosità di molte attività e imprese.
Ad onor del vero va riconosciuto che la bozza di testo unico del precedente governo (mai convertitasi in decreto legislativo), la bozza Sacconi, aveva al contrario salvaguardato interamente tutte le norme antincendio previgenti, disponendo all’art. 186 (Abrogazioni) l’abrogazione del d.p.r. n. 547/55, ad eccezione di tutte le disposizioni antincendio: “1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25;
b) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; 234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; da 352 a 365 e articolo 389 per la parte sanzionatoria relativa agli articoli richiamati. Le disposizioni, ad eccezione di quelle appena indicate, contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;”.
Che cosa prevede invece il nuovo testo unico 2008, chiamiamolo pure Damiano?
Prevede che, Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza, “1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Bene, l’ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del testo unico 2008 contiene un prezioso paragrafo, il n. 4 che reca essenziali . MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE, ovvero riprende tutti gli obblighi antincendiod el d.p.r. n. 547/55.
Dove sta l’inganno?
Che mentre la bozza Sacconi faceva salvi tutti gli articoli antincendio del d.p.r. n. 547/55 integralmente, incluse le sanzioni penale, nel testo unico 2008 ne spariscono molti, ad esempio si rinvia all’articolo 68 recante le Sanzioni per il datore di lavoro, dove inopinatamente leggiamo quanto segue:
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
L’articolo 63 del testo unico 2008, comma 1, è del tutto ignorato, quindi tutti gli obblighi antincendio vengono depenalizzati come se nulla fosse: ovvero vengono in realtà ricondotti ad una singola violazione, una sola contravvenzione, mentre prima erano una pluralità di obblighi singolarmente sanzionati.
Inoltre l’articolo 18 comma 1 lettera t e l’articolo 46 comma 2 (che riprende l’articolo 33 del d.p.r. n. 547/55 oggi sanzionato penalmente) all’articolo 55 non sono più sanzionati penalmente..
PER RIMEDIARE
TESTO UNICO EMENDAMENTI ANTINCENDIO
1)
SANZIONI
Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a), b) e c);
con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), v), e 2, 26, comma 1, lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1;
EMENDAMENTO 1
all’articolo 55 comma 4. punto 2 dopo le parole “per la violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), ” e’ inserito il seguente: “t),”.
EMENDAMENTO 2
all’articolo 55 comma 4. punto 2 dopo le parole ” 45, comma 1″ e’ inserito il seguente: “46 comma 2″.
MOTIVAZIONE
Si tratta di importanti obblighi antincendio non sanzionati
INOLTRE L’OBBLIGO DELL’ART. 46 COMMA 2 [2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.] è esattamente lo stesso già previsto dall’art. 33 comma del d.p.r. n. 547/55, sanzionato penalmente, e non si capisce perchè lo si debba riproporre come articolo del testo unico depenalizzandolo.
2)
Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
EMENDAMENTO
all’articolo 68, comma 1 lettera b) dopo le parole “per la violazione dell’articolo” e’ inserito il seguente: “63, comma 1, in relazione all’allegato IV nel quale ogni singolo paragrafo individua uno o più comportamenti vietati autonomamente rilevanti,”.
MOTIVAZIONE
L’articolo 63 recante i Requisiti di salute e di sicurezza, prevede che “1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
L’ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del testo unico 2008 contiene un prezioso paragrafo, il n. 4 che reca essenziali . MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE, ovvero riprende tutti gli obblighi antincendio del d.p.r. n. 547/55 [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; 234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; da 352 a 365 e articolo 389 per la parte sanzionatoria].
L’articolo 68 recante le Sanzioni per il datore di lavoro non sanziona, inopinatamente, l’articolo 63 comma 1, ovvero la violazione degli obblighi essenziali in materia di antincendio, ovvero lo richiam aindirettamente tramite il riferimento all’articolo 64, ma in realtà più comportamenti rappresentano una singola violazione, dell’allegato nel suo complesso, mentre con l’emendamento proposto si pone rimedio.
Rolando Dubini









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