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Salute e Sicurezza sul Lavoro

Approvato il d.lgs. “Testo Unico” Sicurezza sul lavoro parte 2

A cura di Rolando Dubini

Pubblicato il 02/04/2008

La seconda parte della presentazione del decreto "Testo Unico" sicurezza del lavoro

foto intervento  

Parte seconda

Il Titolo II (“Luoghi di lavoro”) del “Testo Unico” costituisce il primo dei titoli “speciali” del decreto, come tali intendendosi i titoli dedicati alla attuazione di specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza rispetto a quella “quadro”, la n. 89/391. Al riguardo, si puntualizza sin d’ora che tutti detti titoli sono stati riformulati tenendo conto innanzitutto delle previsioni delle direttive di volta in volta applicabili (e dei rispettivi allegati) le quali hanno costituito il parametro indefettibile di riferimento per individuare quale parte della normativa italiana – sia di attuazione delle previsioni comunitarie che previgente ad esse mantenere intatta nella sua formulazione, quale modificare o integrare, quale trasformare in norma di buona tecnica, ed, infine, quale abrogare.

Il primo risultato di tale metodologia di redazione dell’articolato e' gia' visibile negli articoli dedicati ai “Luoghi di lavoro” di cui al Titolo II, il quale corrisponde all’omologo Titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e costituisce attuazione della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonche' di alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 concernente norme generali per l’igiene del lavoro.

Il successivo Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro”) e' suddiviso in tre Capi, di seguito indicati:

Capo I: Uso delle attrezzature di lavoro;

Capo II: Uso dei dispositivi di protezione individuale;

Capo III: Impianti ed apparecchiature elettriche.

Il Capo I corrisponde al Titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro nonche' di alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 concernente “ Norme per la prevenzione degli infortuni”.

Il Capo II corrisponde al Titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a sua volta attuativo della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Il Capo III prende in considerazione le misure necessarie affinche' i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano da disposizioni scaturenti dal D.P.R. n. 547/1955 nonche' dalle normative di buona tecnica esistenti.

Il Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”) e' costituito dal Capo I, comprendente le “Misure per la salute e sicurezza nei dei cantieri temporanei o mobili” e dal Capo II, nel quale si rinvengono le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Piu' nel dettaglio, il Capo I e' costituito da un articolato derivante dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che rappresenta il recepimento della direttiva 92/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. n. 222/2003, quest’ultimo concernente il “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”.

Il Capo II, invece, e' costituito da un articolato parzialmente derivante dal D.P.R. n. 547/55, dal D.P.R. n. 164/56, dal decreto legislativo n. 494 del 1996, dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto legislativo n. 235 del 2003; tale corpus e' assistito da una serie di allegati derivanti dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (riconoscimento di efficacia); 23 marzo 1990, n. 115 (riconoscimento di efficacia); 27 marzo 1998 (trabattelli); 23 marzo 2000 (scale portatili); 6 agosto 2004 (laboratori certificazione), oltre che dagli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (lavori in quota) e 16 marzo 2006 (bevande alcoliche) e dalle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 46 del 2000 e n. 25 del 2006.

Le disposizioni contenute al Titolo V (“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”) sono quelle del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il Titolo VI (“Movimentazione manuale dei carichi”) corrisponde al Titolo V del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 90/269CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta, tra l’altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori.

Il successivo Titolo VII (“Attrezzature munite di videoterminali”) corrisponde al Titolo VI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Il Titolo VIII (“Agenti fisici”) e' suddiviso nei seguenti cinque Capi:

Capo I: Disposizioni generali

Capo II: Rumore

Capo III: Vibrazioni

Capo IV: Campi elettromagnetici

Capo V: Radiazioni ottiche.

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra l’altro, di valutazione dei rischi, di disposizioni volte ad eliminare o ridurre i rischi di informazione e formazione dei lavoratori, nonche' di sorveglianza sanitaria.

Il Capo II determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l’udito. Corrisponde al Titolo V-bis del decreto legislativo 19 sttembre 1994, n. 626 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE.

Il Capo III introduce le disposizioni relative al decreto legislativo n. 187 del 2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Il Capo IV e le disposizioni ivi contenute sono state mutuate dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Il Capo V prevede l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE. Al riguardo, si segnala che sono state trasfuse nel presente decreto le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 27 febbraio scorso, in sede di attuazione della direttiva in argomento, inserita all’Allegato B della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006).

Il Titolo IX (“Sostanze pericolose”) e' suddiviso nei seguenti tre Capi:

Capo I: Protezione da agenti chimici

Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto.

Le disposizioni contenute al Capo I corrispondono al Titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Il Capo II corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, di attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Capo III corrisponde alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro.

Il Titolo X (“Protezione da agenti biologici”) corrisponde al Titolo VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.

Il Titolo XI (“Protezione da atmosfere esplosive”) corrisponde al Titolo VIII-bis, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.

Il Titolo XII (“Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”) reca disposizioni relative all’esercizio di fatto di poteri direttivi, talune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche' disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite con la pena dell’arresto.

Il Titolo XIII reca disposizioni finali ed in particolare enuncia espressamente le abrogazioni apportate dal presente decreto.



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