Infortuni: comunicazione del datore di lavoro a fini statistici

Infortuni: comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, co. 1, lett. r)


Infortuni: comunicazione del datore di lavoro a fini statistici - Precisazioni

L’obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.

Devono essere infatti definite e rese pubbliche, con apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008.

Lo ha reso noto il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 21 maggio 2008.

Nella lettera il Ministero ha altresì specificato che nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 nonché a quello di annotazione dell’evento nel registro infortuni.

L’INAIL sta attivando ogni iniziativa utile a diffondere e pubblicizzare le indicazioni ministeriali.

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info-598363091.jsp


Infortuni: comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, co. 1, lett. r)

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che vengano segnalati all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio.

Tale segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.

Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l’utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza”.

Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.

Da

http://www.inail.it/


Il modulo Inail per la comunicazione in pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N598363091/modulo.pdf



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

testo in vigore dal: 15-5-2008

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (…)

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;


Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la
violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; (…).

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Pubblicato il lunedì 19 maggio 2008 in: {post_cat_name}

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