Al via la sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti per le

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro, è inequivocabile (avv. Rolando Dubini)

Al via la sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti per le mansioni a rischio per i terzi estranei

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro, è inequivocabile:

Art. 25. Obblighi del medico competente1. Il medico competente: (…)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati;

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche’ dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ destinato al fine di valutare la sua idoneita’ alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita’ alla mansione specifica. La periodicita’ di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicita’ puo’ assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo’ disporre contenuti e periodicita’ della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita’ alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneita’ alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi’

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l’esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell’allegato I una serie di lavori per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il primo atto obbligatorio:

L’art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell’intesa è chiarissmo:


1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8.

L’articolo 8 dell’Intesa prevede che le procedure diagnostiche e medico-legali definite dall’Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma il successivo Art. 13 (Norme transitorie) è inequivocabile: “1. Fino all’approvazione dell’Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli 41 comma 4 d.lgs. n. 81/2008 e 4 comma 1 dell’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007.

In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrà correttamente adempiuto all’obbligo di cui all’ 18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: .. a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (…) g)”,

Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (e lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l’alcolismo, per il quale si veda l’intesa Stato Regioni 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125) violerebbe l’art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all’art. 41 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all’art. 58 (Sanzioni per il medico competente):1. Il medico competente e’ punito: (…) b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere (…) e g);



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Pubblicato il sabato 07 giugno 2008 in: {BLOCK_POST_CATEGORY}

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