A cura di Aldo Vincent
Pubblicato il 17/11/2007
Facciamo insieme una riflessione...
Internet come causa del disagio sociale?
Spero tanto che le dissertazioni su McLuhan che pubblicavo qui:
http://it.wikiversity.org/wiki/Corso:Scienze_della_comunicazione
e che a causa di continue censure sono stato costretto a mettere qui:
http://www.giornalismi.info/aldovincent/,
abbiano invogliato qualcuno a leggersi qualche libro dell’autore, ed abbia rilevato che malgrado all’epoca non esistesse Internet, egli ne teorizzava non solo l’avvento ma persino i guasti ed i problemi.
Gli avvenimenti di questi giorni, l’omicidio del tifoso laziale, il delitto di Garlasco, Erika, i fidanzatini di Perugia, l’assalto alle caserme romane, hanno fatto scrivere fiumi d’inchiostro nella ricerca delle cause e sempre, in modo più o meno evidenziato, si è puntato l’indice su Internet e le sue colpe.
Il massimo (del minimo) a mio avviso lo si è ottenuto a Primo Piano, sede di approfondimento del TG3 dove Bainca Berlinguer ha intervistato Vittorino Andreoli, laureato in medicina, direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale di Soave (VR) conosciuto più per i suoi libri provocatori e gli interventi televisivi che per riconoscimenti accademici. Questo eclettico autore, riconoscibilissimo per la sua scapigliatura, è pure un abile comunicatore, perché ha capito che in televisione basta una piccola provocazione per rimanere nella memoria della gente anche senza approfondimenti, e dalla Berlinguer (mi stupisce che una giornalista così attenta, abbia chiesto la sua opinione senza un adeguato confronto con altri esperti della materia) ha teorizzato un mondo giovanile schizofrenico, dove alla realtà si contrappone un luogo “altro” in questo caso virtuale, dove le personalità più deboli si scatenano in atteggiamenti assurdi per non dire pericolosi.
Più equilibrato il giudizio di Vera Slepoj, presidente della federazione italiana di psicologia, docente all’Università di Siena e riconosciuta persino dalla Presidenza del Consiglio (cito queste credenziali per fare un confronto non solo sulle opinioni ma anche tra chi le esterna) che sul Corriere della Sera parla di scissione tra comportamenti assolutamente irreprensibili in famiglia e un mondo interno ritenuto rigorosamente al riparo da ogni controllo.
D’altra parte basta solamente qualche buona lettura (che consiglio spassionatamente ad Andreoli) da Wilhem Reich e la sua convinzione dell’esistenza di un nesso tra repressione sociale e logica del potere, da una parte, e repressione della sessualità, dall’altra (nesso su cui insisterà tantissimo Marcuse) allo stesso McLuhan che nel suo Galassia Gutemberg teorizza l’invenzione della stampa come origine del subconscio.
Invece sembra che l’orientamento di questi moderni teorici della comunicazione verta tutto sulla criminalizzazione di una tecnologia, certamente prorompente, ma che non aggiunge nulla a ciò che già siamo.
Pure il giornalista Guido Olimpio sul Corriere della Sera, commentando la notizia di quel giovane finlandese che aveva annunciato su You Tube la strage nella scuola alla periferia di Helsinki scriveva di “…legame internet-violenza con il video come scalpo del nemico da esibire…” e, cronaca recentissima, la causa scatenante degli assalti degli ultrà nella famosa “domenica bestiale” non sarebbe tanto dovuto alle balbettanti informazioni (assolutamente assenti nelle prime tre ore dai fatti) che le autorità non hanno saputo-voluto dare, ma al tam tam di telefonini e internet che avrebbero coagulato le forze eversive.
Ci risiamo, ma non vorrei fare la fine del generale David Sarnoff che nell’accettare la laurea honoris causa presso l’Università di Notre Dame fece questa dichiarazione:
“Siamo troppo propensi a fare degli strumenti tecnologici i capri espiatori dei peccati di coloro che li maneggiano. In sè stessi i prodotti della scienza non sono nè buoni nè cattivi: è il modo in cui vengono usati che ne determina il valore”
Accettando il presupposto di Sarnoff si potrebbe dire che pure le armi non sono nè buone nè cattive, ma dipende dall’uso che se ne fa. Che se per esempio sono usate dalla polizia per uccidere un criminale sono buone, in altri casi un po’ meno. Allo stesso modo si potrebbe dire che persino le torte alle mele sono buone o cattive, dipende dall’uso che se ne fa. Se per esempio si mangiano sono buone, se si tirano in faccia a Ridolini sono cattive. La realtà invece è ben diversa: ogni nuovo apporto tecnologico non fa altro che aggiungersi a quello che già siamo e ogni nuova arma non sarà altro che la protesi delle nostre unghie e dei nostri denti utilizzati per la lotta, cosa ben diversa da un lettore di CD per esempio, che è l’estensione del nostro orecchio per rilassarci ascoltando musica.
Stessa cosa vale per Internet, immensa connessione neuronale, dove accedono tutti, alti e bassi, larghi e magri, sani e folli.
Sembrano ritornati i tempi di mia nonna quando non portava il telefono all’orecchio per paura del cancro, o a mia madre convinta che il tempo metereologico non fosse più lo stesso dall’esplosione della bomba atomica. E così il Web, prima ricettacolo di pornografi, poi dei pedofili, ora formatore di terroristi ed assassini...
Ce n’è per tutti.
Non so se avete notato che da qualche tempo pure in Italia si verificano casi di “impazzimento” con persone che salgono sul balcone e sparano a sconosciuti. Ebbene, non c’è nessuno che si sia sognato di mettere sotto accusa i balconi! Pure nell’ottocento, i suicidi che affidavano le loro ultime parole al diario intimo, erano spinti all’estremo gesto dalla voglia di scrivere?
Credo proprio di no.
Ma prima di procedere con il nostro ragionamento, vediamo gli ultimi articoli (attacchi?) sulla pericolosità di Internet e dei bloggers:
…………….
LICEI VIOLENTI
Generazione Columbine
Martiri e nemici online. Dagli Usa alla Finlandia, imitando al Qaeda
• L'autore del massacro spara con una pistola prima di compiere
• Le immagini del killer
• Il messaggio sul web
WASHINGTON — Sono lupi solitari. Considerano la società una giungla cattiva. Vagano sui sentieri di Internet portandosi dentro ferite vere o immaginarie. E quando ci riescono si riuniscono in branco in una grotta virtuale. Un sito, una pagina web. È in questo anfratto che si scambiano i loro messaggi di rabbia e follia. Scrivono la lista dei nemici, indicano i film preferiti, segnalano i videogiochi da non perdere. E celebrano i loro eroi: Eric e Dylan, gli autori della strage al liceo di Columbine (Colorado). È il ricordo di quel massacro ad unirli, a farli sentire branco….
…. L'aspetto inedito è che non vivono solo negli Usa. Sono transnazionali, come lo sono i terroristi jihadisti. Ci sentiamo di fare una previsione. Uno dei prossimi attacchi avverrà in branco: colpiranno un liceo negli Stati Uniti ed uno in Europa o in Giappone. Attacco coordinato. Qualche indizio è già emerso.
Guido Olimpio
16 novembre 2007
…..
Internet è il nuovo luogo dove la gente si incontra, si conosce e condivide hobby e interessi. E dove possono anche essere organizzati piani criminosi. Questa notizia ci arriva dal lontano Giappone. Tre uomini si sono conosciuti in rete. E qui hanno deciso di trasformarsi in assassini. La loro vittima è stata scelta a caso: si tratta di una 31enne, impiegata comunale. Stava rientrando a casa e la sua unica colpa è stata quella di incrociare i tre folli.
(Qui si dimentica di dire che i tre erano disoccupati e alcolisti...)
................
Il delitto di Perugia sbarca su Facebook
di Marco Morano
Meredith Kercher è stata assassinata a Perugia. Nessun media inglese o italiano si è soffermato, stranamente, sulla famiglia o sulle origini della ragazza, che è dell'Essex.
Il grande interesse invece è rivolto alle foto ritrovate dopo il party di Halloween ed al saluto post morte degli amici su Facebook.
Negli articoli, il più grande spazio è dedicato a Facebook, le dediche degli amici sul social network ,le foto del party del 31 ottobre e la polizia che analizza il sito web per trovare indizi. Un po' come se la notizia fosse più trend, più "avanti" perché anch'io sono loggato allora la povera ragazza sta nella mia sfera immediata di interessi, come se fosse davvero un luogo e non un website.
Una storia tristissima come un' assassinio di una crudezza come poche volte capita nella nostra società diventa in un secondo un'immagine fiabesca ed affascinante legata alle streghe ed ai vampiri di internet.
Pare che Facebook entri nella vita e nella morte. E in questa ennesima dark-soap.
….
|
Gemelle Kappa, Internet serve anche a questo |
|
di Hugo Fast |
|
In breve salta fuori la dichiarazione di Laura Ripa, fotografa in Garlasco, che afferma trattarsi di un fotomontaggio da lei realizzato su richiesta delle stesse Cappa (cfr. www.corriere.it 1 e 2 ). Stefania Cappa avrebbe confermato il fatto dichiarando: “Sì quell’immagine con Chiara è falsa, anche se vero è l’affetto per lei. Quel fotomontaggio è stato semplicemente un atto d’amore” (cfr. il virgolettato su www.ilgiornale.it ). Il pubblico però stavolta non ci sta: certo, nessuno ha le prove che la foto taroccata sia stata realizzata e poi messa in circolazione ad arte, per cogliere d’un balzo il rilievo mediatico del tragico evento e farsi così un po’ di pubblicità. Nessuno ha le prove di un simile intendimento e quindi nessuno può dirlo, pendente il rischio di una bella denuncia per calunnia. Molti però lo pensano: c’è il sospetto di essere arrivati a vivere in una società talmente catodica, vallettopolistica e tronista da indurre due giovani ragazze – si suppone cresciute e imbevute in essa – ad architettare in meno di 24 ore dal delitto della cugina un marketing plan della loro immagine sfruttando l’occasione. Lo lascia in qualche modo intendere Fabrizio Corona, accorso a Garlasco sfidando ogni regola del buon gusto, che pare abbia giudicato il fotomontaggio “una mossa alla Corona”. Ma lo affermano soprattutto gli internauti, quel popolo di Internet che, lasciati per una volta da parte vuoti buonismi alla “regalo abbracci”, mette alla gogna le due gemelle attraverso il sito gemellek.blogspot.com , e in un batter d’occhio realizza e posta centinaia di altri fotomontaggi in cui le due “K” appaiono con i criminali più ricercati, nelle situazioni più improbabili, nelle impersonificazioni più incredibili. Quasi a dire: “Volevate apparire a tutti i costi? Servite!”. |
Per finire, segnalo due casi “atipici”:
Il preside: «Degenerazione nelle relazioni umane degli adolescenti»
Ragazza investita, i compagni la filmano
IMMAGINI IN RETE - «Parecchi ragazzi mi hanno detto di sapere che quelle immagini, poi, sono finite su internet - racconta Eugenio Sponzilli, preside dell'Istituto d'arte di Modena, su Repubblica -: non siamo riuscite a trovarle, tuttavia. Secondo me le hanno tolte quando hanno saputo che stavo per fare denuncia alla Polizia postale, alla quale infatti mi sono rivolto».
«RELAZIONI DEGENERATE» - Quelle terribili sequenze, spiega ancora il preside, che parla di «agghiacciante degenerazione delle relazioni umane di molti adolescenti», sono però circolate tra gli studenti: «le hanno viste sui cellulari e forse anche su alcuni blog - spiega -. Mi chiedo cosa stia capitando ai nostri ragazzi, ormai molti di loro sono impermeabili a qualsiasi messaggio educativo».
15 novembre 2007
In questo caso le immagini non erano in rete, ma tutto il ragionamento si dipana attorno al fatto che “avrebbero potuto esserci…”
...........
Sgozza amante: «Ispirata da Meredith»
Parigi: Jessica Davies, 28 anni rimorchia in un bar Olivier, 24. Mentre fanno l'amore lei gli taglia la gola
arrestata confessa: mi ha ispirato l'omicidio di perugia, cercavo un'esperienza estrema
PARIGI - Ha sgozzato il suo amante durante un gioco erotico violento ispirato all'assassinio di Meredith Kirchner a Perugia. La protagonista, scrivono diversi media britannici, è una ragazza inglese di 28 anni, Jessica Davies, che viveva Parigi. La vittima è un ragazzo francese, Olivier Mugnier, disoccupato di 24 anni. La scena del delitto, avvenuto ieri sera, è l’appartamento parigino della ragazza.
16 novembre 2007
IN QUESTO CASO, NESSUNA RELAZIONE CON INTERNET
GRAZIE AL CIELO
Per concludere, ho l’impressione che i vari sedicenti “rappresentanti del mondo Web” anche in Italia, che vengono ricevuti dalle autorità come interlocutori (come se rappresentassero chissà chi o che cosa), e che auspicano una “carta dei diritti e dei doveri” di Internet, insieme con una certa categoria di intellettuali e giornalisti, stia tentando forse pure innocentemente, di incanalare l’opinione pubblica verso l’idea che occorra in qualche modo “regolamentare” il mondo Internet, con la conseguenza che verranno ribaditi alcuni diritti già da tempo acquisiti, imponendo nuovi e dolorosi “doveri” a scapito della libera informazione.
Aldo Vincent
p.s.
La legge 29 luglio 1881 disciplina in Francia la libertà di stampa e più in generale è considerata essere il testo fondatore del quadro legale della libertà di comunicazione. Tale normativa, infatti, pur sancendo uno dei regimi più severi in termini di repressione dei delitti contro la persona compiuti attraverso l'uso della stampa, si insinua perfettamente nello spirito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che all'articolo 11 recita: “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
(Dott.ssa Federica Cosimelli )
|
Brigate rosse: guida alla Rete |
|
|
ROMA - Non c'era ancora Internet, negli anni di piombo. Ma la Rete riesce a ricostruire una memoria storica anche di eventi lontani. Alle Brigate rosse sono dedicate così molte pagine web e molti profili dell'organizzazione di terroristi che ha segnato col sangue una delle fasi più drammatiche della storia di questo paese. Profili che spesso sono contraddittori, perché ancora una volta Internet si distingue per la convivenza di punti di vista radicalmente diversi. Documenti e proclami delle Brigate Rosse, ma anche pagine di tarda propaganda, utili comunque, per farsi una prima idea di cosa siano stati quegli anni. |
|
La diffamation en ligne
Il regime giuridico della libertà di comunicazione in Francia alla luce delle nuove soluzioni Giurisprudenziali
Dott.ssa Federica Cosimelli - fcosimelli@hotmail.com
La legge 29 luglio 1881 disciplina in Francia la libertà di stampa e più in generale è considerata essere il testo fondatore del quadro legale della libertà di comunicazione. Tale normativa, infatti, pur sancendo uno dei regimi più severi in termini di repressione dei delitti contro la persona compiuti attraverso l'uso della stampa, si insinua perfettamente nello spirito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che all'articolo 11 recita: “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi [1]”. La legge del 1881 è stata successivamente modificata e completata da due successivi testi normativi; la l. 29 luglio 1982 relativa alla comunicazione audiovisiva e la l. 30 settembre del 1986 inerente alla libertà della comunicazione, i quali estendono il regime previsto per la stampa anche agli altri mezzi di comunicazione audiovisivi, nel novero dei quali, date le sue peculiarità, vi rientrerebbe anche internet pur non essendo, tale tecnologia, esplicitamente richiamata dalle norme. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [2] (Chambre Criminelle – Audience publique 10 mai 2005) ha riconosciuto, la possibilità di applicare al fenomeno di internet la disciplina giuridica prevista dalle suddette leggi in tema di “espressioni ingiuriose e diffamatorie” nei confronti dei terzi, essendo “i siti internet un mezzo di comunicazione audiovisiva ai sensi dell'art. 2 l . 30 settembre 1986” [3]. Secondo la legge del 1881, è considerata come diffamazione “ogni imputazione di un fatto che produca una lesione all'onore o alla reputazione della persona o del corpo a cui il fatto è attribuito” [4]. Qualora tale delitto venga realizzato a mezzo stampa o tramite altro servizio di comunicazione, la responsabilità penale ricade sulla persona indicata dagli articoli 93-2 e 93-3 della l. 29 luglio 1982, ossia sul direttore della pubblicazione. In relazione a questo argomento la Suprema Corte ha chiarito che qualora si tratti di una pubblicazione effettuata su un sito internet: “la responsabilità penale del delitto in questione ricade sul proprietario del sito e sull'autore delle espressioni ingiuriose” [5]. In caso di dichiarazione diffamatoria, l'intenzione del responsabile si considera colpevole e su questi incombe l'onere di provare la propria “buona fede” ( l'exception veritatis ). Tale dimostrazione risulta però difficile, in quanto deve riunire quattro condizioni: la sincerità (il diffamatore credeva vero il fatto diffamatorio), il perseguimento di un fine legittimo (ossia deve esserci lo scopo di informare e non di nuocere), la proporzione del fine con il danno causato, e l'aver comunque mantenuto una certa prudenza nel dare l'informazione. Successivi alla suddetta sentenza di legittimità sono stati gli altri giudizi delle corti di merito che hanno applicato il regime previsto per i mezzi di comunicazione audiovisivi in caso di lagnanza presentata contro un sito internet che abbia pubblicato espressioni diffamatorie. Ultima in ordine di tempo, la sentenza del Tribunal de Grande Instance (TGI) di Parigi del 17 marzo 2006. La corte territoriale si è trovata a dover decidere sul ricorso presentatogli dal Comune di Puteaux, nei confronti del direttore della pubblicazione del sito internet www.monputeaux.com, accusato di aver pubblicato in una delle rubriche private (cd. blog ), uno stralcio del quotidiano “ Le Parisien ” contenente commenti diffamatori nei confronti dell'amministrazione comunale [6]. Il giudizio di primo grado si è risolto applicando al servizio di comunicazione elettronica, fornito dall'imputato, la legge 29 luglio 1881, in quanto, come recita il dispositivo, “ peu importe pour l'applicabilité à la présente espèce de la loi ( . . .) que le service de communication en ligne fourni par le prévenu n'ait pas été édité par celui-ci à titre professionnel mais ait constitué ce qu'il convenu d'appeler indifféremment un site personnel ou, plus récemment, un blog [7]”. In tal modo i giudici francesi, dopo aver analizzato il comportamento tenuto dall'imputato, hanno rigettato il ricorso promosso dal Comune, poiché pur avendo riconosciute come diffamatorie le imputazioni di cui sopra, hanno ravvisato nel comportamento del direttore della pubblicazione il requisito esimente della “buona fede” [8].
------------------------
[1] L’Art.11 della Dichiarazione: “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
[2] Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione, il rappresentante legale di un sindacato sul cui sito internet erano state pubblicate frasi diffamatorie nei confronti di un funzionario pubblico.
[3] Cour de cassation, Chambre Criminelle, n° de pourvoi 04-84705 «(. . .) attendu que, le site internet constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ( . . .) »
[4] Art. 29 l. 29 juillet 1881: « toute imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
[5] Motivazione della sentenza : « le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ».
[6] Nel testo incriminato due sono le imputazioni diffamatorie; la prima relativa alla spesa sostenuta dal comune per l’allestimento del mercato “Puteaux en neige” considerata abnorme e non giustificata e al licenziamento ingiustificato nei confronti di una impiegata del comune che aveva denunciato le anomalie del suddetto mercato, la seconda, relativa alle minacce telefoniche subite sia dalla stessa impiegata che aveva opposto ricorso al licenziamento sia a quelle che avrebbe ricevuto lo stesso redattore del testo.
[7] Dispositivo della sentenza TGI di Parigi del 17 Marzo 2006: “poco importa per l’applicazione al caso di specie della legge ( . . .) che il servizio di comunicazione on-line fornito dal convenuto non sia stato pubblicato da questi a titolo professionale ma costituisca quello che si suole chiamare un sito personale, o più precisamente, un blog”.
[8] Cfr. dispostivo della sentenza “Sur la bonne foi”, pag. 31.
Copyright © 1996/2004
Sfera penale di internet
Corte di cassazione - Sezione V penale Sentenza 17 novembre-27 dicembre 2000 n. 4741
Diritto
Allo scopo di decidere correttamente una questione, quale quella prospettata, che presenta, senza dubbio, alcuni caratteri di novità, appare innanzitutto opportuno verificare come si caratterizzi il delitto di diffamazione consumato con quel nuovo mezzo di trasmissione-comunicazione che prende il nome di Internet.
Il legislatore, pur mostrando di, aver preso in considerazione la esistenza di nuovi' strumenti di comunicazione,telematici ed informatici (si veda, ad esempio, l'articolo 623-bis C.p. in 'tema di reati contro la inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati (e, tra questi, certamente quelli contro l'onore), la cui condotta consiste nella, (o presuppone la) comunicazione dell'agente con terze persone. E, tuttavia, che i reati previsti dagli articoli, 594 e
Se invece della comunicazione diretta, l'agente "immette" il messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone c/o la percezione da parte dì costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente.
Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto - ma non troppo ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a "connettersì"). Partendo da tale - ovvia - premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di. internet integra una delle ipotesi -aggravate di cui all'articolo
Peraltro, la diffusività e la pervasità di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio televisive. Internet è, senza alcun dubbio